Il rapporto coniugale, sia esso sancito religiosamente o civilmente, si basa su una serie di obblighi che i coniugi si impegnano a rispettare vicendevolmente.
La separazione giudiziale con addebito si ha quando uno dei due coniugi ritiene che la fine del rapporto sia imputabile all’altro coniuge per violazione dell’obbligo di fedeltà, di coabitazione o di collaborazione nell’interesse della famiglia.
Non basta tuttavia che il coniuge che agisce per la separazione dimostri che vi è stata una violazione degli obblighi ma deve altresì provare che è stata quella violazione a determinare la fine del rapporto (nesso causale).
L’addebito non può sussistere, ovviamente, in un accordo di separazione consensuale ma deve essere dichiarato da un giudice, né può rientrare nell’ambito della separazione mediante negoziazione assistita o dinanzi al sindaco.
La principale conseguenza del riconoscimento, da parte del giudice, dell’addebito in capo al coniuge è la perdita dell’assegno di mantenimento e dei diritti successori.
Può accadere anche che, in un procedimento di separazione, si abbia un doppio addebito. Accade quando i due coniugi si addebitano a vicenda violazioni degli obblighi coniugali e il giudice riconosce che non vi è stata una violazione più grave di altre e che entrambi i coniugi, con i loro comportamenti, hanno reso impossibile la prosecuzione del rapporto.
Come abbiamo già accennato la separazione con addebito può essere richiesta quando la fine del rapporto viene ritenuta, dal coniuge agente, imputabile all’altro coniuge per violazione dei doveri coniugali sanciti dall’art. 143 c.c.
Non sempre però il verificarsi di una violazione degli obblighi comporta la possibilità di addebitare le colpe. Una delle cause principali di separazione con addebito può essere riconosciuta nell’infedeltà ma il verificarsi di un tradimento non comporta automaticamente l’addebito. Questo perché deve esserci un nesso causale tra la condotta e la fine del rapporto.
Se, ad esempio, lo stato di crisi tra i coniugi è preesistente al tradimento non sarà possibile agire per una separazione con addebito. Occorre quindi dimostrare che il rapporto si sia incrinato a motivo dell’infedeltà.
Con infedeltà non si intende soltanto il tradimento consumato ma anche l’infedeltà apparente che può manifestarsi con effusioni esplicite, con il far credere a terzi che si stia intrattenendo una relazione extraconiugale o con messaggi d’amore sul cellulare o su app di messaggistica.
Anche nel caso dell’abbandono del tetto coniugale, con violazione del dovere di coabitazione, è necessario che si tratti di un abbandono senza giusta causa. Se il coniuge invece abbandona la dimora per via di un clima opprimente o per motivi di violenza non si potrà parlare di violazione dei doveri coniugali.
Infine, vi è il caso della violazione del dovere di assistenza morale e materiale. Il caso più diffuso è quello del coniuge che si rifiuta di assistere il coniuge malato ma rientra in questo aspetto anche il rifiuto prolungato e immotivato di avere affettività o rapporti sessuali, soprattutto se il motivo di rifiuto risiede nella repulsione e genera lesione della dignità del coniuge.
Il nesso causale tra la condotta illecita e la fine del rapporto coniugale è quindi cruciale per ottenere una separazione giudiziale con addebito ma come è possibile provarlo e quali sono le prove necessarie?
Il coniuge che vuole procedere per la separazione con addebito potrà portare in giudizio le seguenti prove:
Nel caso della corrispondenza, delle e-mail e del messaggio subentra tuttavia un discorso di violazione della privacy.
Per quanto la Cassazione ritenga che tra i coniugi il diritto alla riservatezza sia attenuato rispetto ad altre situazioni va comunque considerato che la segretezza della corrispondenza è un diritto sancito dalla Costituzione (art.15) e chi lo viola incorre nel reato di sottrazione di corrispondenza ex art. 616 c.p.
Dipende quindi molto da come vengono acquisite le prove. Se il dispositivo – pc, smartphone, tablet – è nella disponibilità di entrambi i coniugi (si pensi a un pc usato da tutta la famiglia). Diverso è invece il discorso di chi sottrae al coniuge il telefono per controllare e acquisire prove di un’infedeltà.
Anche le intercettazioni telefoniche compiute a insaputa dell’altro coniuge non possono essere utilizzate come prove e costituiscono peraltro reato.
Per quanto riguarda le testimonianze sono ammissibili soltanto se sono portate da persone che hanno assistito ai fatti e non ne hanno una conoscenza per sentito dire. A questo proposito, l’investigatore privato può essere ascoltato come testimone perché, nello svolgimento delle sue mansioni, ha potuto assistere direttamente ai fatti.
Un discorso particolare riguarda le fotografie che possono essere portate come prove ma possono anche essere contestate dalla parte convenuta.
Vista la delicatezza dei diritti in gioco è bene, in questi casi, rivolgersi a un investigatore privato che saprà fornire una consulenza adeguata e consigliare una strategia da mettere in atto, oltre a compiere quelle attività di indagine che una persona inesperta non potrebbe svolgere senza incorrere in reati o altri illeciti.
L’investigatore privato, in quanto professionista del settore, è l’unica figura titolata a svolgere indagini per acquisire prove utili a un procedimento di separazione giudiziale con addebito. Questo perché, come già accennato, una persona inesperta potrebbe facilmente cadere in errore e finire per commettere un reato (stalking, sottrazione di corrispondenza privata, violazione della privacy, ecc…).
Nell’ambito di una crisi coniugale e delle conseguenti indagini per accertare la violazione commessa dal coniuge l’investigatore privato potrà acquisire immagini video e fotografie che poi potranno essere portate come prove in sede di giudizio. Potrà fare questo mediante l’osservazione a distanza – cioè, mediante pedinamento o appostamento – oppure mediante l’intercettazione di dialoghi avuti in pubblico dal coniuge sottoposto a indagine.
Solitamente è l’avvocato del coniuge che intende agire per la separazione a consigliare l’intervento di un investigatore o a consigliarlo al proprio assistito per poter acquisire le prove migliori e più utili per sostenere la pretesa giudiziale.
PRENOTA UN APPUNTAMENTO con i nostri esperti.
I tribunali ordinari e la Cassazione si sono trovati più volte a pronunciarsi in merito a casi di separazione giudiziale con addebito e in particolare sull’aspetto dell’infedeltà.
Il sempre più ampio utilizzo di social network, di app e siti di dating ha inoltre introdotto nuovi aspetti.
Nel 2021 il Tribunale di Palmi (RC) è stato investito di un procedimento nel quale il coniuge agente chiedeva la separazione con addebito del marito che, sullo stato di Facebook, si era dichiarato single. Il giudice aveva addebitato all’uomo la separazione qualificando la condotta dello stesso come una forma di infedeltà. Il diritto qui tutelato era quello alla dignità del coniuge, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto extraconiugale.
Nel 2014 la Cassazione (sentenza n. 23307) aveva riconosciuto l’addebito in capo al marito che aveva trasferito un’ingente somma in donazione al fratello ledendo, secondo i giudici, il dovere di contribuzione di cui all’art. 143 c.c.
Sono infine numerosissime le sentenze che non hanno riconosciuto la fattispecie di abbandono del tetto coniugale – negando quindi l’addebito - per motivazioni quali la gelosia della moglie o del marito (a tal punto da rendere impossibile la convivenza), le continue ed eccessive ingerenze di un suocero o suocera nella vita della coppia o a motivo delle reiterate violenze (fisiche o psicologiche) di un coniuge nei confronti dell’altro.
L’Agenzia Dogma S.p.A., specializzata in investigazioni private a tutto campo e composta da professionisti del settore che vantano esperienza pluriennale e una formazione multidisciplinare è la scelta migliore nel caso si vogliano raccogliere prove utilizzabili in giudizio e ottenere una separazione giudiziale con addebito.
Gli investigatori che lavorano in Dogma sapranno valutare caso per caso e consigliare la strategia migliore da adottare. Grazie alla professionalità e agli strumenti di indagine sarà possibile acquisire in tutta sicurezza ed efficacemente le prove necessarie a sostenere la pretesa in giudizio.
Un sito non basta a risolvere ogni dubbio e soprattutto a far fronte a tutte le necessità. Utilizza il form qui a lato o la CHAT per contattarci, prenotare un appuntamento e chiederci informazioni.