Il colloquio informale, disciplinato dall’art. 391-bis c.p.p., può essere svolto sia dal difensore sia dai suoi ausiliari (sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici).
Si tratta di un atto volto a reperire “circostanze utili ai fini dell’attività investigativa”. In particolare, tale colloquio consente di saggiare il grado di conoscenza dei fatti della persona interpellata e l'utilità delle notizie in suo possesso.
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Sulla base di tale verifica, è possibile ottenere elementi di prova a favore della persona assistita dal difensore, il quale può formalizzare il contenuto delle dichiarazioni rese attraverso la loro verbalizzazione o mediante la richiesta di una dichiarazione scritta.
Il colloquio in esame, anche detto “esplorativo”, è dunque strumentale rispetto ad un’eventuale assunzione di informazioni oppure alla richiesta di una dichiarazione scritta.
Il fatto che il colloquio non sia documentato costituisce una garanzia per il difensore e, di conseguenza, per l’assistito. Infatti, qualora l’avvocato ritenga che le decisioni non siano utili per la posizione del proprio cliente, non è obbligato a produrre il verbale nel corso del procedimento.
Dogma S.p.A. opera da anni a fianco dei più prestigiosi avvocati penalisti per l’acquisizione di elementi di prova a supporto delle indagini difensive.
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