Mentre le ipotesi di cui all'art. 391-sexies c.p.p. riguardano i sopralluoghi per i quali non occorre “alcun permesso o autorizzazione, l'articolo 391-septies c.p.p. disciplina l'accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico. In quest’ultimo caso per procedere nelle investigazioni difensive, è richiesto il consenso di chi ha la disponibilità dei predetti luoghi.
In mancanza di tale consenso l'accesso, previa richiesta del difensore, deve essere autorizzato dal giudice con decreto motivato. Il decreto deve indicare le concrete modalità dell'accesso, con particolare riferimento ai relativi limiti temporali.
Inoltre non è consentito l'accesso ai “luoghi di abitazione e alle loro pertinenze”, ciò al fine di garantire la tutela della riservatezza.
Infine, si precisa che l'accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico non può essere effettuato nell'ambito delle investigazioni difensive preventive, qualora manchi il consenso di chi ne ha la disponibilità, in quanto, ai sensi dell’art. 391-nonies, “è vietato il compimento di atti che richiedono la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria”.
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