Il termine“Whistleblowing” indica un istituto di origine anglosassone, finalizzato a disciplinare e ad agevolare il processo di segnalazione di illeciti o di altre irregolarità poste in essere da individui ricoprenti posizioni apicali all’interno di organismi pubblici e privati, e di cui il soggetto segnalante (cd. “whistleblower”) sia venuto a conoscenza, prevedendo, per quest’ultimo, significative forme di tutela (cosiddette garanzie anti-retaliation).
Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la L. 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (cd. “Legge sul Whistleblowing”).
In Italia, la Legge n. 179/2017 trova applicazione sia nel settore pubblico che nel settore privato, rafforzando gli strumenti a tutela dei segnalanti. Il nuovo istituto intende infatti, da un lato, tutelare il rapporto di lavoro del dipendente, che deve sentirsi libero di denunciare le eventuali irregolarità riscontrate, senza temere ritorsioni da parte del datore di lavoro; dall’altro, favorire l’emersione di fatti illeciti per un più incisivo contrasto al fenomeno della corruzione.
Nel settore pubblico, le principali novità apportate dalla L. 179/2017 alla disciplina previgente, per mezzo della modifica dell’art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 sul pubblico impiego, vengono qui di seguito riepilogate.
Con riferimento invece al settore privato, la tutela del whistleblower rappresenta un’assoluta novità. La L. 179/2017 è intervenuta infatti sulla disciplina della responsabilità degli enti, andando a integrare l’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 con tre nuovi commi (2-bis, 2-ter e 2- quater). La versione aggiornata dell’art. 6 del Decreto dispone che:
In tema di whistleblowing, la Corte di Cassazione è poi recentemente intervenuta (sentenza n. 35792 del 26 luglio 2018) per precisare come l’obbligo del dipendente di segnalare fatti illeciti sia comunque circoscritto ad un’attività di mera osservazione, controllo e contenimento delle azioni illecite altrui. In particolare, il dipendente che abbia riscontrato o si sia reso testimone di irregolarità, dovrà indirizzare la relativa segnalazione al proprio datore di lavoro (whistleblowing interno) oppure alle specifiche Autorità Competenti (whistleblowing esterno), ma non sarà tenuto a svolgere indagini per proprio conto. Infatti, al suddetto obbligo di segnalazione non corrisponde un pari obbligo di attiva acquisizione di informazioni ed investigazione. Nessun dovere di segnalazione potrà inoltre giustificare improprie attività investigative, in violazione dei limiti imposti dalla legge.
In tale ambito, Dogma è in grado di offrire attività di supporto nel settore delle investigazioni e della compliance aziendale. Grazie infatti all’esperienza maturata nel campo internazionale, nonché grazie al personale altamente qualificato di cui si avvale, l’Agenzia svolge attività di intelligence e investigazione per accertare le evidenze probatorie degli eventi segnalati.
Chiama subito il Numero Verde per ricevere immediatamente un preventivo ed una consulenza riservata e gratuita, oppure, utilizza il modulo presente sulla pagina per chiedere informazioni e attivare una indagine.
Un sito non basta a risolvere ogni dubbio e soprattutto a far fronte a tutte le necessità. Utilizza il form qui a lato o la CHAT per contattarci, prenotare un appuntamento e chiederci informazioni.