L’assegno di mantenimento, disciplinato dall’art. 156 del Codice Civile, viene calcolato in modo che all’ex coniuge economicamente più “debole” verrà garantita l’autosufficienza e l’indipendenza economica (ovviamente solo nel momento in cui il giudice riconosca che sia effettivamente dovuto un contributo).
Da tempo ormai è noto che l’importo dell’assegno di mantenimento non è fissato per sempre, ma può cambiare, ossia può venir richiesta una revisione dello stesso nel momento in cui vengano a modificarsi, in meglio o in peggio, le condizioni economiche dell’ex coniuge obbligato o del beneficiario. Potrà esserci, quindi, a seconda dei casi, un aumento o una diminuzione dell’importo stabilito.
Pertanto, sia la parte che è tenuta a versare l’assegno sia la parte beneficiaria dello stesso hanno il diritto di richiedere la revisione nel momento in cui sopraggiungono fatti nuovi che vanno a modificare la condizione economica precedente, sulla cui base era stato fissato l’assegno stesso.
Qualora vi sia una qualche modifica del patrimonio economico di uno dei due ex-coniugi è possibile per entrambe le parti richiedere una revisione dell’assegno. Vediamo nel dettaglio quali sono i "Fatti nuovi" per richiederlo:
Trattandosi di una disposizione prevista da un Giudice del Tribunale Civile, non è possibile stabilire aprioristicamente nessuna delle tre azioni sopra descritte: la scelta di revisionare (soprattutto di quanto revisionare), di sospendere o annullare l’assegno non può essere stabilita dal singolo soggetto. Qualora vi sia accordo tra gli ex-coniugi sarà necessaria una negoziazione assistita, con l’appoggio dei propri legali di fiducia. Qualora invece non vi sia accordo sarà necessario attivare una procedura dinanzi a un giudice.
È opportuno, in ogni caso, dimostrare oggettivamente e inconfutabilmente che vi siano delle effettive modifiche e che i “fatti nuovi” portati siano incontestabili.
L'investigazione per la revisione dell'assegno di mantenimento è una delle attività su cui abbiamo acquisito una significativa esperienza. L'indagine è finalizzata alla raccolta di prove utili a dimostrare il reale patrimonio di cui gode l'ex coniuge.
Con ordinanza n. 21178/2018, la Cassazione ha ribadito il potere attribuito ai giudici di merito di adottare tutti i provvedimenti necessari per la tutela degli interessi morali e patrimoniali dei figli, potendo dunque, a tal fine, disporre indagini volte ad accertare le reali condizioni economiche dei genitori.
Qual’ora l’assegno di mantenimento versato, non risulti aderente ed attuale alla effettiva situazione patrimoniale, l'Agenzia investigativa Dogma accerta e documenta il reale stato economico, reddituale, l’esistente attività lavorativa anche non ufficiale ed il tenore di vita dell’ex coniuge.
Il Calcolo dell’assegno di mantenimento, che il coniuge economicamente più forte è tenuto a corrispondere al coniuge “debole”, è disciplinato dall’art. 156 del Codice Civile, il quale prevede che il giudice pronunciando la separazione stabilisca, a vantaggio del coniuge a cui la stessa non sia addebitabile, il diritto di ricevere dall’altro quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L’orientamento prevalente è di ritenere che l’assegno di mantenimento deve assicurare al coniuge richiedente un tenore di vita analogo a quello goduto durante il rapporto coniugale. La giurisprudenza, per cercare di definire cosa debba intendersi per tenore di vita analogo, ma non identico, lo ha qualificato come quello tale per cui il coniuge separato non debba scivolare in una fascia economico sociale deteriore.
Sintetizzando, l’investigazione per il calcolo dell'assegno di mantenimento o revisione dell'assegno di mantenimento, svolta con le competenze dei nostri investigatori privati, permette di:
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