L’infortunio si differenzia dallo stato di malattia perché avvenuto durante l’orario lavorativo o comunque infortunio in itinere (incidente subìto dal lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, o durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro).
Può accadere che il lavoratore scorretto si assenti dal lavoro, simulando l’avvenimento di un infortunio, trascorrendo invece il tempo di assenza:
Segnaliamo che, a differenza della comune malattia, i lavoratori infortunati non sono soggetti alle visite fiscali, rendendo dunque l’eventuale controllo, da parte del datore di lavoro, ancor più difficoltoso.
Come per la simulazione dello stato di malattia, tale comportamento determina un inadempimento del lavoratore talmente grave da non consentire, anche in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto di lavoro. L’accertamento di tale circostanza permette, infatti, al datore di lavoro di intimare al lavoratore il licenziamento per giusta causa.
Può dunque rivelarsi utile, per il datore di lavoro, attuare controlli sul dipendente che si asserisce infortunato, al fine di verificarne il reale stato di salute.
Come per la simulazione dello stato di malattia, tale comportamento determina un inadempimento del lavoratore talmente grave da non consentire, anche in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto di lavoro. L’accertamento di tale circostanza permette, infatti, al datore di lavoro di intimare al lavoratore il licenziamento per giusta causa. Il costante orientamento della Corte di Cassazione ritiene infatti che tali comportamenti siano “lesivi del vincolo fiduciario insito nel rapporto di lavoro subordinato (…) il lavoratore assente per malattia e/o infortunio viola l’obbligo di fedeltà, correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro nel momento in cui l’attività extra-lavorativa svolta risulta incompatibile con lo stato di infermità dichiarato tanto da essere indice di simulazione o tale da peggiorare o rallentare il processo di guarigione” (Corte Cass. Sez. lav. sent. n. 20090/2015).
Il Gruppo Investigativo Dogma, in caso di infortuni “sospetti”, può intervenire a supporto del Cliente e degli eventuali consulenti per raccogliere le evidenze probatorie utili a supportare una legittima richiesta di violazione del cd obbligo di fedeltà, al fine di fornire gli elementi necessari per intimare al lavoratore infedele il licenziamento per giusta causa.
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