Con il termine indagini difensive si intendono tutte le attività di investigazione svolte dal difensore per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito nelle forme e per le finalità stabilite dal codice di procedura penale.
(Codice procedura penale, articolo 391-bis, 391-ter, 391-quater, 391-quinquies, 391-sexies, 391-septies, 391-octies, 391-nonies, 391-decies).
Le indagini difensive possono spesso fare la differenza nell’ambito di un procedimento giudiziario. La raccolta di elementi, indizi, prove e la composizione di un dossier difensivo sono infatti determinanti perché consentono a un avvocato difensore di avere un quadro più chiaro della situazione del cliente assistito e permettono di costruire una difesa solida o di far valere, di fronte al giudice, le ragioni della parte.
L'agenzia investigativa Dogma effettua indagini difensive a supporto della difesa nell’ambito di procedimenti penali. Il nostro team composto di investigatori privati e consulenti tecnici, opera da anni al fianco dei più prestigiosi avvocati e studi legali penali, aiutandoli a reperire prove, informazioni e dati oggettivi da utilizzare in sede giudiziale.
L'attivita' inerente le indagini difensive è volta all'individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale, ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'articolo 327-bis del medesimo Codice.
Con l'entrata in vigore nel 1989 del nuovo codice di procedura penale, il precedente sistema processuale di tipo inquisitorio è stato sostituito da un sistema prevalentemente accusatorio. La struttura del nuovo processo è costituita dal difensore e dal pubblico ministero che riferiscono ad un giudice terzo ed imparziale. Il difensore ha la facoltà di svolgere indagini per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito. L'investigatore privato autorizzato, dal combinato disposto degli articoli 134 T.U.L.P.S. e dell'articolo 222 norme di attuazione del Codice di Procedura Penale, è di ausilio al difensore nell'ambito delle investigazioni difensive.
L'attività dell'investigatore privato si concretizza con l'attuazione del diritto alla ricerca delle fonti di prova e dei mezzi di prova, si distingue in atti tipici ed atipici:
Nella prima (tipica) rientrano quegli atti disciplinati dal codice:
Tra gli atti tipici, riveste particolare importanza l'assunzione di informazioni da persona informata sui fatti o la ricezione di sue dichiarazioni precostituite. L'assunzione di informazioni di solito è preceduta da colloqui informali mediante i quali il difensore sonda la conoscenza delle circostanze utili alla difesa della persona che sarà sentita o della quale verranno ricevute le dichiarazioni.
L'accesso ai luoghi è disciplinato dagli articoli 391- sexies e 391- septies c.p.p. Il primo articolo disciplina il generico diritto della difesa ad accedere ai luoghi e le forme di documentazione delle attività ivi esercitabili, mentre l'altro articolo dispone in merito alle particolari modalità cui il difensore si deve attenere, al fine di poter accedere ai luoghi privati o non aperti al pubblico.
Nella seconda (atipica) quegli atti informali quali:
L'investigazione difensiva può essere esercitata dal difensore, dal conferimento dell'incarico con atto scritto, in ogni stato e grado del procedimento. Diventa, quindi, possibile svolgere investigazioni preventive prima che il procedimento penale sia attivato. Questa opportunità è prevista dall'Art. 391 nonies c.p.p., ed anche se vi sono dei limiti poiché manca la contrapposizione dialogica ed interlocutiva con il pubblico ministero, l'attività delle investigazioni preventive può essere una risorsa importante, ad esempio nei casi di persona offesa.**
Dogma S.p.A. opera da anni a fianco dei più prestigiosi avvocati penalisti per l’acquisizione di elementi di prova a supporto delle indagini difensive preventive.
*op. cit., Serra A., Diritto della Sicurezza, Insigna Editore (Edizioni Simone), Milano 2005
**op. cit., Cioli F., Investigazioni private. Quadro normativo e ambiti operativi, Edizioni Clueb, Bologna 2006
Prove utilizzabili in sede giudiziaria: le prove acquisite nell'ambito delle investigazioni private sono utilizzabili in sede giudiziaria.
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