Abbiamo maturato esperienze nel supporto informativo agli Organismi di Vigilanza, la finalità è di evidenziare fatti e situazioni che possono essere una criticità del "Modello Organizzativo 231". Svolgiamo attività di intelligence e investigazione per accertare il rispetto delle procedure concordate.
In particolare per conto dell'OdV svolgiamo anche indagini preventive finalizzate a verificare:
Le attività vengono svolte, con nostri corrispondenti, in tutti i paesi dove il Cliente opera o intende operare. Abbiamo sviluppato una best practice che riguarda l'indagine reputazionale dei soggetti che, per conto del Cliente, svolgono attività commerciali o relazionali con le istituzioni locali.
Il Bribery Act è la disposizione normativa omologa del d.lgs. 231/2001, in vigore, nel Regno Unito, dal 1 luglio 2011. Ha introdotto una nuova fattispecie di responsabilità delle aziende per fatti corruttivi commessi a loro vantaggio o nel loro interesse nel caso in cui le medesime siano sprovviste di modelli organizzativi interni, volti a prevenire tali atti.
Anche per le aziende operanti nel territorio inglese è dunque importante adottare un modello idoneo ed efficace a costituire una eventuale difesa per l’azienda stessa in fase di giudizio.
Il Ministero della Giustizia inglese ha pubblicato una “guida sulle procedure che le aziende possono mettere in atto per impedire alle persone ad essi associati di compiere atti di corruzione" (Guidance about procedures which relevant commercial organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing) contenente sei principi guida, ognuno dei quali corredato da commenti ed esempi. Tuttavia, pur essendo un documento utile per l’adeguamento del modello, l’eventuale difformità dalle procedure suggerite nella guida non significa di per sé che l'azienda non abbia procedure adeguate.
Le suddette linee guida partono dall’assunto che le organizzazioni commerciali devono adottare un approccio basato sul rischio, per la gestire gli eventuali rischi derivanti da fenomeni corruttivi. Questi ultimi variano in base a molteplici elementi, per esempio a seconda del settore in cui opera l’azienda e in base alle dimensioni e al luogo nel quale è esercitata l’attività, rendendo necessario calibrare l’applicazione dei principi sanciti in base alla realtà operativa dell’azienda.
Dogma S.r.l., grazie all’esperienza maturata anche in campo internazionale, e tramite la collaborazione di corrispondenti esteri selezionati e altamente qualificati di cui si avvale, svolge attività di consulenza per le aziende che intendono verificare ed eventualmente adeguare la propria organizzazione alle disposizioni dettate dal Bribery Act, con lo scopo di minimizzare la responsabilità delle stesse in caso di episodi corruttivi nei quali si ritrovino coinvolte.
Il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) è la legge Americana omologa del d.lgs 231/2001 italiano. Entrato in vigore nel 1977, è costituito da un insieme di norme recante disposizioni volte ad impedire la corruzione, da parte di società americane e di pubblici ufficiali stranieri, al fine di ottenere o mantenere rapporti commerciali.
FCPA ha avuto ed ha tutt’ora risonanza mondiale, atteso che le norme in esso contenute vengono comunemente ritenute il modello ispiratore della Convenzione OCSE sulla “Lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali” del 1997 che rappresenta il primo strumento internazionale di contrasto al fenomeno.
La normativa è estremamente dettagliata e si rivolge sia alle persone fisiche che alle imprese. Se da un lato si puniscono penalmente le condotte di pagamento illecito, dall’altro, si impongono alle imprese un ventaglio di controlli interni, focalizzati sulla trasparenza dei libri contabili, in modo da permettere, sia all’impresa stessa che alle autorità federali, di esercitare un agevole controllo sulla gestione dei flussi finanziari.
Destinatari delle disposizioni sono i “domestic concern”, ovvero le persone (fisiche o giuridiche) residenti o costituite nel territorio degli Stati Uniti, e gli “issuer”, società estere che comprano o vendono titoli negli Stati Uniti. Nel 1998 è poi intervenuto un emendamento che ha ulteriormente ampliato il novero dei destinatari con l’assoggettamento alla disciplina anche delle società estere, controllate o possedute da una corporation statunitense che abbiano compiuto pratiche corruttive nel territorio USA.
Tale ampliamento risulta di notevole interesse per tutte le imprese italiane che fanno parte di gruppi statunitensi, poiché le stesse, non solo potranno essere dirette destinatarie di sanzioni da parte delle autorità americane, qualora abbiano posto in essere atti di corruzione nel territorio USA, ma potranno corresponsabilizzare la controllante statunitense che abbia omesso di vagliare l’operato della propria controllata, omettendo l’adozione di adeguate regolamentazioni in materia.
Dogma, grazie all’esperienza maturata in campo internazionale, e tramite la collaborazione di corrispondenti esteri selezionati e altamente qualificati di cui si avvale sul territorio statunitense, svolge attività di consulenza per le aziende che intendono verificare ed eventualmente adeguare la propria organizzazione alle prescrizioni contenute nell’FCPA, con lo scopo di minimizzare, per le medesime, il rischio di incorrere in sanzioni in caso di episodi corruttivi nei quali si ritrovino coinvolte.
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