I genitori, secondo l’ordinamento italiano, hanno il diritto-dovere di mantenere i figli per il solo fatto di averli generati. Il principio è fissato dall’art. 30 Cost. e dagli articoli 315 bis e 316 bis del Codice civile.
L’assegno di mantenimento consiste in un importo forfettizzato, solitamente mensile, che il coniuge non affidatario deve versare all’altro coniuge per aiutarlo a sostenere le spese di mantenimento della prole in caso di divorzio o separazione. Questo istituto serve a evitare un deterioramento del tenore di vita dei figli in conseguenza del divorzio o della separazione dei genitori.
Il mantenimento spetta sia ai figli nati all’interno del matrimonio, sia a quelli nati fuori dall’unione matrimoniale così come nel caso in cui i genitori non si siano mai sposati. È dovuto inoltre anche nei confronti del figlio maggiorenne se questi non ha raggiunto l’indipendenza economica; in questo caso potrà essere direttamente versato al figlio.
La determinazione dell’importo non è sempre facile e la legge ha previsto delle linee guida ma è il giudice a stabilire, tenendo conto delle sostanze dei coniugi e del particolare contesto, la somma che il genitore obbligato dovrà versare all’altro, detto “creditore” o al figlio.
L’assegno di mantenimento non è una misura immutabile, può naturalmente essere rivisto e modificato. Questo può accadere, ad esempio, perché sono mutate in peius le condizioni economiche del genitore obbligato.
Il genitore che viene a trovarsi in difficoltà economiche non potrà corrispondere l’assegno inizialmente stabilito dal giudice. È il soggetto obbligato stesso a rivolgersi al giudice per chiedere la revisione dell’importo, questo perché il giudice non procede in automatico al peggiorare delle condizioni economiche.
L’istanza può essere presentata sia se sono peggiorate le condizioni patrimoniali o reddituali dell’obbligato, sia se è migliorata la condizione economica del genitore collocatario (quello cui sono affidati i figli).
Anche in questo caso il giudice deve valutare il contesto globale e anche se, in conseguenza di una crisi generalizzata, non siano contemporaneamente peggiorate le condizioni economiche del collocatario.
La revisione dell’assegno di mantenimento può essere determinato da diversi fattori, tra cui cambiamenti della struttura familiare o delle condizioni economiche dei genitori.
Esaminiamo più da vicino queste importanti motivazioni per cui si rende necessario un adeguamento dell'assegno che rifletta la nuova condizione:
La prima motivazione, non prevista originariamente dalla legge, è stata riconosciuta dalla Cassazione con sentenza n. 14175/2016 nel fatto del genitore obbligato che costituisce una nuova famiglia.
Se, infatti, l’obbligato avvia una nuova unione coniugale – anche in assenza di matrimonio - e da questa vengono generati dei figli vi sarà la possibilità di chiedere la revisione dell’importo dell’assegno dovuto ai figli avuti dall’ex coniuge.
Abbiamo già detto, invece, della variazione delle condizioni economiche che legittima a richiedere la revisione. Entrano in questo contesto diverse valutazioni che spettano unicamente al giudice e che devono tenere conto della situazione di entrambi i coniugi e soprattutto della prole. I tribunali devono pertanto operare un bilanciamento tra i diritti della prole e quelli del genitore obbligato.
Chi presenta l’istanza di revisione dovrà giocoforza produrre elementi e prove che dimostrino l’effettivo mutamento delle condizioni economiche che rende impossibile onorare l’importo inizialmente fissato dal giudice.
Nel caso dell’assegno riconosciuto al figlio maggiorenne va poi ricordato che il versamento dell’assegno cessa qualora il figlio si renda economicamente indipendente.
Il beneficiario potrebbe inoltre decidere di rinunciare all’assegno di mantenimento, liberando così il coniuge dall’obbligo. È quanto può accadere nel caso in cui il beneficiario vada incontro a un miglioramento della condizione economica o, ad esempio, costituisca una nuova unione coniugale.
In alcuni casi può essere utile sostenere l’istanza di revisione dell’assegno di mantenimento dei figli con una serie di prove che andranno poi sottoposte al giudice.
Alle indagini, e quindi alla consulenza di un’agenzia investigativa, possono ricorrere entrambi i coniugi. Vediamo perché.
Il coniuge obbligato potrebbe avere interesse a chiedere la revisione – o addirittura la revoca – nel caso in cui nutrisse il sospetto che la situazione economica del coniuge beneficiario o collocatario è migliorata così tanto da rendere superfluo l’importo inizialmente stabilito dal giudice.
È tuttavia più facile che le indagini in tal senso convengano al coniuge beneficiario che nutre sospetti circa il reale peggioramento delle condizioni economiche dell’obbligato. Questi potrebbe infatti avere interesse, per ridurre il suo impegno, a far figurare una situazione economica peggiore di quella reale.
Un’agenzia investigativa può quindi essere utile per stimare la reale entità del patrimonio o del reddito di un soggetto, analizzando se non vi siano redditi o cespiti nascosti volutamente per far apparire deteriore la propria situazione economica.
Un’indagine può quindi consentire di documentare e stimare la situazione patrimoniale, provare eventuali convivenze more uxorio, accertare l’effettiva situazione lavorativa dell’ex coniuge e produrre una relazione utilizzabile in tribunale.
L’Agenzia Investigativa Dogma, grazie alla sua pluriennale esperienza investigativa e alla preparazione dei suoi investigatori, è in grado di offrire una consulenza a 360°, analizzando le fonti ufficiali, le banche dati e i database o le informazioni reperibili pubblicamente, documentando i fatti mediante acquisizione di materiali video-fotografici, analizzando le cosiddette fonti aperte (OSINT E SOCMINT) e producendo, come atto finale, un dossier che il cliente potrà utilizzare in tribunale per far valere la propria pretesa.
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