Per infedeltà coniugale e tradimento si intende, comunemente, quella situazione in cui uno dei due coniugi intraprende con un'altra persona una relazione amorosa, anche di breve durata.
Occorre tuttavia precisare che l’infedeltà coniugale non si verifica solo nella predetta ipotesi, ma anche in quei casi in cui uno dei coniugi tradisce la fiducia dell’altro comportandosi in modo sleale, ad esempio, nascondendogli fatti importanti per la vita matrimoniale.
Dal punto di vista normativo, l'infedeltà coniugale si configura come violazione degli articoli 142 e 143 del c.c., riguardanti diritti e doveri dei coniugi nel matrimonio. La giurisprudenza tende, infatti, a considerare il tradimento come una violazione dell’obbligo di fedeltà in quanto lesivo dell'onorabilità e del decoro del coniuge che viene tradito.
Gli art. 151 e ss. del codice civile regolano, invece, la separazione legale giudiziale che può essere pronunciata nel caso in cui si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, tra i quali, il comportamento infedele del coniuge. Il comma II prosegue, disponendo che il giudice possa dichiarare “a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”, tra i quali è annoverata, appunto, l'infedeltà, sia che si tratti di infedeltà reiterata, che di una stabile relazione extraconiugale.
In caso di tradimento, é necessario verificare che l’adulterio sia stato la causa della crisi matrimoniale: se infatti l’adulterio avviene quando i due coniugi sono già in crisi, il coniuge infedele non subisce addebito (sentenza Cassazione n. 20256 del 19/09/2006).
Inoltre, è necessario che l’infedeltà sia l’unica causa di separazione o comunque unita ad altri comportamenti messi in atto sempre dallo stesso coniuge – Sentenza Cassazione n. 9472 del 7/09/1999). La sola infedeltà coniugale non genera automaticamente l’addebito, ma deve essere stata la causa scatenante della separazione. (Sentenza Cassazione n. 9472 del 7/09/1999).
La pronuncia di addebito comporta rilevanti conseguenze per il coniuge gravato, atteso che lo stesso perderà l’eventuale diritto a percepire l’assegno di mantenimento e i diritti successori derivanti dal coniugio. Inoltre, l’orientamento giurisprudenziale più recente ritiene che, laddove l'inadempimento dei doveri coniugali sia particolarmente rilevante, possa essere riconosciuta anche una responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. in capo al coniuge inadempiente.
Tuttavia, affinché il tradimento perpetrato possa essere considerato causa sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge fedifrago, deve sussistere il nesso causale tra l’infedeltà e la crisi familiare. Dunque, la crisi della coppia dovrà essere riconducibile solamente al comportamento infedele di uno dei coniugi e non dovrà essere preesistente al tradimento o determinata da altre circostanze.
Inoltre, anche l'infedeltà cd “apparente”, ovvero quei comportamenti che pur non costituendo adulterio in senso stretto (ad es. le relazioni platoniche) sono gravemente ingiuriosi nei confronti dell'altro coniuge, possono essere causa di separazione e di addebito, nel caso in cui comportino una grave offesa all'onorabilità e al decoro del coniuge tradito.
Il coniuge che intende chiedere l’addebito della separazione per infedeltà dovrà, in ogni caso, fornire delle prove che testimonino la violazione dell’obbligo di fedeltà commessa dal partner.
Sul punto, la Corte, ha nuovamente ribadito la liceità delle prove di infedeltà coniugale raccolte dal coniuge per il tramite di un investigatore privato. Con sentenza n. 10823 del 25 maggio 2016 ha, infatti, ritenuto provata la relazione extraconiugale di una donna, sulla base di una relazione investigativa redatta a seguito di un’indagine condotta successivamente alla separazione, che confermava una situazione di infedeltà pregressa a quest’ultima, determinando l’addebito della separazione a carico della moglie.
L'agenzia investigativa Dogma, presente con proprie sedi a Milano, Torino e Roma, ha le competenze per accertare, attraverso i propri investigatori privati, la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale.
Puoi trovare maggiori informazioni nella sezione Investigazioni infedeltà coniugale e tradimento e Infedeltà coniugale e tradimento: cosa fare, i segnali
Il coniuge che intende chiedere l’addebito della separazione per infedeltà dovrà provare la violazione dell’obbligo di fedeltà commessa dal partner. Pacifico è l'orientamento normativo che ritiene ammissibili le prove dell’infedeltà raccolte dal coniuge per il tramite di un investigatore privato.
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