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L'Assegno di mantenimento

Tutto quello che c'è da sapere sull'assegno di mantenimento e tutte le ultime novità dopo l’emergenza Coronavirus.

 
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L'Assegno di mantenimento

Tutto quello che c'è da sapere sull'assegno di mantenimento e tutte le ultime novità dopo l’emergenza Coronavirus.

Cos'è l'assegno di mantenimento: definizione

L’assegno di mantenimento, disciplinato dall’art. 156 del codice civile, è una forma di contribuzione economica consistente, in caso di separazione tra coniugi e qualora ricorrano determinati presupposti, nel versamento periodico di una somma di denaro, o di voci di spesa, da parte di uno dei coniugi all’altro o ai figli se presenti, per adempiere all’obbligo di assistenza materiale.

L’art. 156 del Codice Civile prevede che il giudice pronunciando la separazione stabilisca, a vantaggio del coniuge più “debole”, il diritto di ricevere dall’altro quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L’orientamento prevalente è di ritenere che l’assegno di mantenimento deve assicurare al coniuge richiedente un tenore di vita analogo a quello goduto durante il rapporto coniugale. La giurisprudenza, per cercare di definire cosa debba intendersi per tenore di vita analogo, ma non identico, lo ha qualificato come quello tale per cui il coniuge separato non debba scivolare in una fascia economico sociale deteriore.

Quando il coniuge può ottenere l’assegno di mantenimento

La corresponsione dell’assegno di mantenimento si verifica quando sussistono determinate condizioni

  1. Il coniuge richiedente deve farne esplicita richiesta nella domanda di separazione;
  2. Al coniuge richiedente l’assegno, non deve essere addebitata la responsabilità della separazione;
  3. Il coniuge che richiede l’assegno non deve possedere “adeguati redditi propri”;
  4. il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno deve disporre di mezzi economici idonei.

L’assegno da corrispondere è di solito mensile e può consistere in una somma di denaro unica o divisa in voci di spesa.

L’assegno di mantenimento ai figli

Per calcolare l'assegno di mantenimento dei figli bisogna tener conto del fatto che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; a questo scopo il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico che dipende da:

  1. le attuali esigenze del figlio
  2. il tenore di vita che aveva il figlio quando viveva con entrambi i genitori
  3. il tempo trascorso con ciascun genitore
  4. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
  5. le risorse economiche di entrambi i genitori, tenuto conto anche degli immobili che non forniscono reddito monetario ma che rimangano nella disponibilità di uno dei coniugi (c.d. reddito figurativo)

Con la legge del 2006 che ha introdotto l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, non è venuto meno l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento ai figli, tenuto conto delle loro esigenze di vita e del contesto sociale e familiare cui appartengono.

Il conseguimento della maggiore età del figlio unitamente al fatto che questi sia economicamente indipendente, sono i presupposti per richiedere la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento ai figli da parte del genitore obbligato.

Inoltre L'assegno di mantenimento per i figli può raddoppiare grazie alla relazione dell’investigatore privato se viene dimostrato in tribunale che l’ex coniuge guadagna di più rispetto a quanto dichiarato. 

Il Calcolo dell’assegno di mantenimento

Per quanto riguarda il calcolo dell’assegno di mantenimento, il giudice dovrà tener conto di diversi elementi, come dei redditi che derivano dall’attività lavorativa dei coniugi, delle proprietà immobiliari, della disponibilità della casa coniugale e di eventuali investimenti o ulteriori fonti di ricchezze. Inoltre, dovrà valutare l’attitudine a lavorare da parte del richiedente e dovrà accertare il tenore di vita goduto dai coniugi nel corso del matrimonio.

Infine, giova osservare che, anche per la determinazione dell’assegno in sede di divorzio, il giudice non è vincolato a quanto deciso all’atto della separazione e, se allegate nuove circostanze idonee a provare un mutamento delle condizioni economiche, può rideterminare completamente l’ammontare dell’assegno divorzile rispetto al precedente.

Attraverso software per il calcolo dell’assegno di mantenimento è possibile fare delle simulazioni, inserendo stipendi di entrambi i genitori, mutuo, utenze, le spese per i figli e tempo passato con loro, ma anche la durata del matrimonio (che influisce sul tenore di vita) e le proprietà (ecco perchè è importante verficare la condizione patrimoniale dell’ex coniuge e Documentare il suo vero tenore di vita).

Puoi approfondire il tema nel nostro articolo dedicato: come si calcola l'assegno di mantenimento.

assegno di mantenimento figli

Quando e chi può chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento, disciplinato dall’art. 156 del Codice Civile, viene calcolato in modo che all’ex coniuge economicamente più “debole” verrà garantita l’autosufficienza e l’indipendenza economica (ovviamente solo nel momento in cui il giudice riconosca che sia effettivamente dovuto un contributo).

Da tempo ormai è noto che l’importo dell’assegno di mantenimento non è fissato per sempre, ma può cambiare, ossia può venir richiesta una revisione dello stesso nel momento in cui vengano a modificarsi, in meglio o in peggio, le condizioni economiche dell’ex coniuge obbligato o del beneficiario. Potrà esserci, quindi, a seconda dei casi, un aumento o una diminuzione dell’importo stabilito.

Pertanto, sia la parte che è tenuta a versare l’assegno sia la parte beneficiaria dello stesso hanno il diritto di richiedere la revisione nel momento in cui sopraggiungono fatti nuovi che vanno a modificare la condizione economica precedente, sulla cui base era stato fissato l’assegno stesso.

I “fatti nuovi” per i quali è possibile richiedere la revisione dell’assegno.

Qualora vi sia una qualche modifica del patrimonio economico di uno dei due ex-coniugi è possibile per entrambe le parti, come sopra già scritto, richiedere che avvenga una modifica dell’assegno, sia in senso di riduzione o finanche annullamento dell’importo dovuto, sia, di contro, un aumento dello stesso. Vediamo in dettaglio quali potrebbero essere gli eventi che possono indurre tale cambiamento:

  • Rinuncia all’assegno da parte del beneficiario. È possibile che la parte beneficiaria dichiari ufficialmente di rinunciare all’assegno, attestando la propria volontà e la propria indipendenza economica. Tuttavia, è possibile, per contingenze e bisogni successivi, richiedere di revisionare tale decisione. 
     
  • Convivenza e formazione di una nuova famiglia (convivenza more uxorio). Per questo evento è necessario dividere bene le due parti. Qualora sia la parte beneficiaria a creare un nuovo contesto familiare, stabile e duraturo (non soltanto quindi un nuovo matrimonio, ma anche solo una convivenza concreta e non temporanea), l’obbligo dell’assegno di mantenimento viene a cadere: questo perché vivere in un nuovo contesto relazionale continuativo e regolare modifica la condizione economica dell’ex-coniuge, rendendola migliorativa (si specifica in tale sede che tale situazione non include l’assegno di mantenimento versato nei confronti dei figli).
    Qualora invece sia la parte obbligata a instaurare un nuovo legame o una nuova convivenza, tale fatto non cambia in alcun modo l’obbligo all’assegno di mantenimento. Può invece richiedere una revisione nel caso abbia nuovi figli.
     
  • Motivi di salute o morte del coniuge. Qualora sopraggiungano motivi di salute e, quindi, eventualmente spese impreviste e consistenti per tali motivi, è possibile richiedere la revisione dell’assegno. La parte obbligata può infatti chiedere la revisione nel momento in cui subisca un’invalidità. Nel caso l’ex-coniuge obbligato sia deceduto, il beneficiario potrebbe (a discrezione del Giudice) ottenere un assegno mensile relativo a una quota dell’eredità, calcolata sulla base di diversi criteri (che tengono ovviamente in considerazione tutti gli eredi legittimi e le condizioni economiche degli stessi).
     
  • Modifica della situazione lavorativa di uno dei due ex-coniugi. Sia che si sia la parte obbligata che si sia la parte beneficiaria, nel momento in cui si percepisce che le condizioni economiche dell’ex-partner siano mutate (sia per il sopraggiungere di un nuovo impiego, sia per la perdita di un posto di lavoro o la riduzione dello stipendio), sarà possibile richiedere la revisione dell’assegno: nel momento in cui, ad esempio, la parte obbligata sia a conoscenza che l’ex-coniuge ha un impiego nuovo e, quindi, ha una condizione economica migliorativa, può richiedere di revisionare l’assegno.
    Di contro la parte obbligata può richiedere di revisionare l’assegno nel momento in cui abbia una riduzione dello stipendio o perda il posto di lavoro.

L’Assegno di Mantenimento al tempo del Coronavirus

È inevitabile, stante l’attuale situazione in cui ci troviamo a vivere, che la pandemia del Covid-19 abbia delle conseguenze anche sul fronte degli assegni di mantenimento. 

Il Coronavirus ha peggiorato le condizioni economiche di molti individui (sono poche ad oggi le categorie di lavoratori, autonomi o dipendenti, che non hanno subito un danno sostanziale), quindi tale situazione diventa un valido motivo per chiedere ed ottenere eventualmente la revisione dell’assegno di mantenimento: come i sopracitati “fatti nuovi”, si dovrà ovviamente dimostrare, per ciascuna parte, che siano oggettive le ridotte capacità di reddito e quali siano le effettive ragioni di tale riduzione. 

Tuttavia vi sono diverse difficoltà che probabilmente andremo a riscontrare in tale situazione. Innanzitutto, una prima difficoltà sarà causata dal fatto che, spesso, il peggioramento economico riguarda sia la parte obbligata che la parte lesa: vero è che ad oggi i licenziamenti risultano congelati, ma anche l’aver accesso alla Cassa Integrazione ha causato una riduzione dello stipendio, che è un valido motivo per richiedere da un lato la riduzione dell’assegno, dall’altro l’aumento.

Medesimo discorso vale anche per i lavoratori autonomi o per gli imprenditori, i quali possono dimostrare il calo drastico delle proprie entrate sulla base della fatturazione dell’anno precedente allo stesso periodo. Altro elemento che può creare un disagio e delle problematiche riguardo a tale tema è la possibile temporaneità del disagio e della riduzione del potere economico, che potrebbe essere una motivazione valida per contestare la richiesta dell’ex-coniuge. Tutte queste difficoltà devono essere viste, caso per caso, con l’aiuto e l’appoggio di legali e professionisti, per poter al meglio rispondere alle varie esigenze.

revisione assegno di mantenimento

Come richiedere la revisione, l’annullamento o la sospensione dell’assegno di mantenimento.

Trattandosi di una disposizione prevista da un Giudice del Tribunale Civile, non è possibile stabilire aprioristicamente nessuna delle tre azioni sopra descritte: la scelta di revisionare (soprattutto di quanto revisionare), di sospendere o annullare l’assegno non può essere stabilita dal singolo soggetto. Qualora vi sia accordo tra gli ex-coniugi sarà necessaria una negoziazione assistita, con l’appoggio dei propri legali di fiducia. Qualora invece non vi sia accordo sarà necessario attivare una procedura dinanzi a un giudice.

È opportuno, in ogni caso, dimostrare oggettivamente e inconfutabilmente che vi siano delle effettive modifiche e che i “fatti nuovi” portati siano incontestabili. Puoi approfondire l'argome Revisione nella pagina dedicata: la revisione dell'assegno di mantenimento

Sia che si sia la parte richiedente la revisione, sia che si sia la controparte, è opportuno avere una visione chiara e inequivocabile della situazione. Pertanto, sarà opportuno:

  • documentare l’effettiva condizione patrimoniale dell’ex coniuge, anche di quei beni che, se pur goduti dal medesimo, non sono ufficialmente riconducibili ad esso;
  • provare l’eventuale convivenza more uxorio, e quindi dimostrare inequivocabilmente che l’ex-coniuge ha instaurato una nuova convivenza, stabile e duratura;
  • accertare l’effettiva situazione lavorativa dell'ex-coniuge, sia con dati ufficiali che tramite l’osservazione oggettiva della stessa;
  • documentare il vero tenore di vita dell'ex-coniuge.

Per poter far questo, l’Agenzia Investigativa Dogma offre un servizio estremamente accurato, che fornisce ai propri clienti:

  • una completa e accurata documentazione da fonti ufficiali, relativa sia alla situazione patrimoniale concreta che alla situazione lavorativa; 
  • una documentazione dei fatti, anche tramite l’accertamento (con filmati e fotografie), sia dell’effettiva attività lavorativa che dello stile di vita tenuto dall’ex-coniuge;
  • una documentazione di ogni informazione utile tramite l’immagine e l’attività digitale svolta dalla persona coinvolta, tramite l’utilizzo delle fonti Osint (per un approfondimento sul tema, rimandiamo al seguente articolo: https://www.dogma.it/it/news/osint
  • inoltre viene prodotta una relazione utilizzabile anche in tribunale allegando, eventualmente, documenti, testimonianze, fotografie e filmati a conferma dell'infedeltà coniugale e delle modalità con cui è stata messa in atto.

Autore: Dott.sa Chiara Cemmi
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Divisione Psicologia Investigativa

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