L’assegno di mantenimento, disciplinato dall’art. 156 del codice civile, è una forma di contribuzione economica consistente, in caso di separazione tra coniugi e qualora ricorrano determinati presupposti, nel versamento periodico di una somma di denaro, o di voci di spesa, da parte di uno dei coniugi all’altro o ai figli se presenti, per adempiere all’obbligo di assistenza materiale.
L’art. 156 del Codice Civile prevede che il giudice pronunciando la separazione stabilisca, a vantaggio del coniuge più “debole”, il diritto di ricevere dall’altro quanto è necessario al suo mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L’orientamento prevalente è di ritenere che l’assegno di mantenimento deve assicurare al coniuge richiedente un tenore di vita analogo a quello goduto durante il rapporto coniugale. La giurisprudenza, per cercare di definire cosa debba intendersi per tenore di vita analogo, ma non identico, lo ha qualificato come quello tale per cui il coniuge separato non debba scivolare in una fascia economico sociale deteriore.
La corresponsione dell’assegno di mantenimento si verifica quando sussistono determinate condizioni:
L’assegno da corrispondere è di solito mensile e può consistere in una somma di denaro unica o divisa in voci di spesa.
Per calcolare l'assegno di mantenimento dei figli bisogna tener conto del fatto che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; a questo scopo il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico che dipende da:
Con la legge del 2006 che ha introdotto l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, non è venuto meno l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento ai figli, tenuto conto delle loro esigenze di vita e del contesto sociale e familiare cui appartengono.
Il conseguimento della maggiore età del figlio unitamente al fatto che questi sia economicamente indipendente, sono i presupposti per richiedere la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento ai figli da parte del genitore obbligato.
Inoltre L'assegno di mantenimento per i figli può raddoppiare grazie alla relazione dell’investigatore privato se viene dimostrato in tribunale che l’ex coniuge guadagna di più rispetto a quanto dichiarato.
Per quanto riguarda il calcolo dell’assegno di mantenimento, il giudice dovrà tener conto di diversi elementi, come dei redditi che derivano dall’attività lavorativa dei coniugi, delle proprietà immobiliari, della disponibilità della casa coniugale e di eventuali investimenti o ulteriori fonti di ricchezze. Inoltre, dovrà valutare l’attitudine a lavorare da parte del richiedente e dovrà accertare il tenore di vita goduto dai coniugi nel corso del matrimonio.
Infine, giova osservare che, anche per la determinazione dell’assegno in sede di divorzio, il giudice non è vincolato a quanto deciso all’atto della separazione e, se allegate nuove circostanze idonee a provare un mutamento delle condizioni economiche, può rideterminare completamente l’ammontare dell’assegno divorzile rispetto al precedente.
Attraverso software per il calcolo dell’assegno di mantenimento è possibile fare delle simulazioni, inserendo stipendi di entrambi i genitori, mutuo, utenze, le spese per i figli e tempo passato con loro, ma anche la durata del matrimonio (che influisce sul tenore di vita) e le proprietà (ecco perchè è importante verficare la condizione patrimoniale dell’ex coniuge e Documentare il suo vero tenore di vita).
Puoi approfondire il tema nel nostro articolo dedicato: come si calcola l'assegno di mantenimento.
L’assegno di mantenimento, disciplinato dall’art. 156 del Codice Civile, viene calcolato in modo che all’ex coniuge economicamente più “debole” verrà garantita l’autosufficienza e l’indipendenza economica (ovviamente solo nel momento in cui il giudice riconosca che sia effettivamente dovuto un contributo).
Da tempo ormai è noto che l’importo dell’assegno di mantenimento non è fissato per sempre, ma può cambiare, ossia può venir richiesta una revisione dello stesso nel momento in cui vengano a modificarsi, in meglio o in peggio, le condizioni economiche dell’ex coniuge obbligato o del beneficiario. Potrà esserci, quindi, a seconda dei casi, un aumento o una diminuzione dell’importo stabilito.
Pertanto, sia la parte che è tenuta a versare l’assegno sia la parte beneficiaria dello stesso hanno il diritto di richiedere la revisione nel momento in cui sopraggiungono fatti nuovi che vanno a modificare la condizione economica precedente, sulla cui base era stato fissato l’assegno stesso.
Qualora vi sia una qualche modifica del patrimonio economico di uno dei due ex-coniugi è possibile per entrambe le parti, come sopra già scritto, richiedere che avvenga una modifica dell’assegno, sia in senso di riduzione o finanche annullamento dell’importo dovuto, sia, di contro, un aumento dello stesso. Vediamo in dettaglio quali potrebbero essere gli eventi che possono indurre tale cambiamento:
È inevitabile, stante l’attuale situazione in cui ci troviamo a vivere, che la pandemia del Covid-19 abbia delle conseguenze anche sul fronte degli assegni di mantenimento.
Il Coronavirus ha peggiorato le condizioni economiche di molti individui (sono poche ad oggi le categorie di lavoratori, autonomi o dipendenti, che non hanno subito un danno sostanziale), quindi tale situazione diventa un valido motivo per chiedere ed ottenere eventualmente la revisione dell’assegno di mantenimento: come i sopracitati “fatti nuovi”, si dovrà ovviamente dimostrare, per ciascuna parte, che siano oggettive le ridotte capacità di reddito e quali siano le effettive ragioni di tale riduzione.
Tuttavia vi sono diverse difficoltà che probabilmente andremo a riscontrare in tale situazione. Innanzitutto, una prima difficoltà sarà causata dal fatto che, spesso, il peggioramento economico riguarda sia la parte obbligata che la parte lesa: vero è che ad oggi i licenziamenti risultano congelati, ma anche l’aver accesso alla Cassa Integrazione ha causato una riduzione dello stipendio, che è un valido motivo per richiedere da un lato la riduzione dell’assegno, dall’altro l’aumento.
Medesimo discorso vale anche per i lavoratori autonomi o per gli imprenditori, i quali possono dimostrare il calo drastico delle proprie entrate sulla base della fatturazione dell’anno precedente allo stesso periodo. Altro elemento che può creare un disagio e delle problematiche riguardo a tale tema è la possibile temporaneità del disagio e della riduzione del potere economico, che potrebbe essere una motivazione valida per contestare la richiesta dell’ex-coniuge. Tutte queste difficoltà devono essere viste, caso per caso, con l’aiuto e l’appoggio di legali e professionisti, per poter al meglio rispondere alle varie esigenze.
Trattandosi di una disposizione prevista da un Giudice del Tribunale Civile, non è possibile stabilire aprioristicamente nessuna delle tre azioni sopra descritte: la scelta di revisionare (soprattutto di quanto revisionare), di sospendere o annullare l’assegno non può essere stabilita dal singolo soggetto. Qualora vi sia accordo tra gli ex-coniugi sarà necessaria una negoziazione assistita, con l’appoggio dei propri legali di fiducia. Qualora invece non vi sia accordo sarà necessario attivare una procedura dinanzi a un giudice.
È opportuno, in ogni caso, dimostrare oggettivamente e inconfutabilmente che vi siano delle effettive modifiche e che i “fatti nuovi” portati siano incontestabili. Puoi approfondire l'argome Revisione nella pagina dedicata: la revisione dell'assegno di mantenimento
Sia che si sia la parte richiedente la revisione, sia che si sia la controparte, è opportuno avere una visione chiara e inequivocabile della situazione. Pertanto, sarà opportuno:
Per poter far questo, l’Agenzia Investigativa Dogma offre un servizio estremamente accurato, che fornisce ai propri clienti:
Autore: Dott.sa Chiara Cemmi
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Divisione Psicologia Investigativa
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