La nota “Legge 104” del 1992 è volta all’assistenza, all’integrazione sociale e alla tutela dei diritti delle persone con disabilità. In particolare è posta a tutela di coloro i quali presentano una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Molteplici sono le agevolazioni riconosciute dalla Legge 104 ma, senza ombra di dubbio, il principale beneficio riconosciuto dalla stessa è rappresentato dalla possibilità di usufruire dei permessi retribuiti dal lavoro.
È importante sottolineare che di tali permessi può usufruire non solo la persona affetta da disabilità, ma anche i familiari della stessa. Possono infatti beneficiare dei permessi in oggetto il coniuge, il convivente di fatto o parte dell’unione civile, il genitore, anche adottivo o affidatario, nonché il parente o l’affine entro il secondo grado della persona affetta da disabilità.
Qualora uno dei soggetti appena menzionati manchi, sia deceduto o abbia patologie invalidanti, oppure qualora genitori o coniuge della persona disabile abbiano più di 65 anni, potranno usufruire dei permessi retribuiti dal lavoro anche i parenti o gli affini entro il terzo grado.
A questo punto risulta opportuno ricordare che i permessi della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (settore privato) e Dlgs 151/2001 (settore pubblico) spettano a:
Non sarà tuttavia possibile usufruire dei permessi ex legge 104 qualora il soggetto con disabilità sia ricoverato a tempo pieno, o 24 ore su 24, in una struttura ospedaliera (o struttura similare) sia pubblica che privata, che presti l’assistenza sanitaria continuativa.
La normativa vigente non prevede alcun preavviso da dare al datore di lavoro, tuttavia è necessario che il dipendente che intenda beneficiare di tali permessi dia tempestiva comunicazione al fine di evitare che l’organizzazione aziendale venga compromessa.
Ai lavoratori affetti da disabilità gravi spettano riposi orari giornalieri di una o due ore, a seconda dell’orario di lavoro, oppure 3 giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore. La legge 104/92 riconosce ai familiari che assistono il disabile la possibilità di usufruire di permessi retribuiti nel limite di 3 giorni al mese, anche frazionabili in ore. Il lavoratore che deve assistere più familiari affetti da disabilità grave può ottenere permessi per ciascuno dei disabili che necessitano di assistenza.
Per quanto riguarda i genitori di bambini con disabilità la legge 104 prevede ulteriori tutele. In particolare, per i genitori di bambini fino ai 3 anni di età è riconosciuta la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso mensili (anche frazionabili in ore), o dei permessi orari rapportati all’orario di lavoro, oppure del prolungamento del congedo parentale. Se il bambino ha tra i 3 ed i 12 anni, i genitori potranno usufruire dei 3 giorni di permesso oppure, in alternativa, del congedo parentale. Se il bambino è di età superiore ai dodici anni, potranno usufruire soltanto dei 3 giorni di permesso mensile.
I permessi giornalieri ex legge 104/92 sono riconosciuti ad entrambi i genitori del bambino disabile, i quali potranno utilizzarli alternativamente, mentre per assistere un qualsiasi altro familiare disabile grave è consentito usufruire di tali permessi ad un solo lavoratore dipendente.
Nella generalità dei casi i permessi legge 104 possono essere utilizzati solo per l’assistenza di un disabile, ma ci sono casi in cui possono anche essere cumulati per assistere pià disabili.
Un lavoratore può assistere più disabili, sommando i 3 giorni di permesso soltanto se i familiari da assistere sono il coniuge, un parente o affine entro il I grado o un parente e affine entro il terzo grado (in questo ultimo caso, però, soltanto se il coniuge o i genitori hanno compiuto i 65 anni di età).
Il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1158, ha introdotto per la legge 104 importantissime novità normative in materia di permessi e di congedi con lo scopo di migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza e al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
Con la circolare n.39 del 04 aprile 2023 l’Inps ha fornito dettagliate indicazioni rispetto a una serie di benefici per i lavoratori dipendenti.
Il decreto ha modificato l’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “Referente unico dell’assistenza”, dando nuove istruzioni sul prolungamento del congedo parentale e introducendo il “Convivente di fatto”. Scopriamo le novità nel dettaglio.
Il decreto legislativo n. 105/2022 ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, per cui fino a oggi non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente la fruizione dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. L’unica eccezione era consentita nel caso in cui si trattasse dei genitori. Fermo restando il limite complessivo dei tre giorni di permesso mensile, la richiesta potrà essere fatta anche da più soggetti tra quelli aventi diritto, in maniere alternata.
Il testo del nuovo art. 33 comma 3 della Legge 104 prevede: “fermo restando il limite complessivo dei tre giorni, per l’assistenza allo stesso disabile in situazione di gravità il diritto può essere riconosciuto su richiesta a più soggetti che possono fruirne in maniera alternativa fra loro”.
Il decreto, inoltre, ha previsto che i periodi di prolungamento del congedo parentale non possano comportare una riduzione di ferie, dei riposi o della tredicesima, salvo quanto previsto espressamente dal CCNL di riferimento.
Un'altra importante novità consiste nell’aver introdotto il “convivente di fatto” tra i soggetti individuati prioritariamente ai fini della concessione del congedo, al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.
Come stabilito dal comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016: “si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
Il decreto stabilisce inoltre, che il diritto al congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza con il disabile sia stata instaurata successivamente alla presentazione della domanda.
Per il 2024 non sono previste ancora delle novità per la Legge 104. Tuttavia, è possibile che in futuro vengano introdotte ulteriori misure per sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie.
Per ottenere i permessi 104 è necessario inoltrare apposita domanda all’INPS, attraverso uno dei seguenti canali:
Alla domanda dovranno essere allegati i documenti comprovanti lo stato di disabilità.
In caso di esito positivo, l’INPS comunica all’interessato e all’azienda (via pec o raccomandata) il verbale di accoglimento con l’indicazione di:
Il destinatario dei permessi è tenuto a comunicare preventivamente al datore di lavoro i giorni di assenza e la fruizione degli stessi come permessi Legge 104. È opportuno informare l’azienda con missiva scritta o via mail a seconda delle prassi aziendali.Il permesso ottenuto attraverso la legge 104/92 è un permesso retribuito.
Come abbiamo già detto, i c.d. premessi 104 hanno la funzione di consentire ai disabili o ai loro familiari di assentarsi dal lavoro per dedicarsi alle cure sanitarie o all’assistenza personale. Per fruire in maniera lecita dei permessi ex legge 104/92, senza rischiare di incorrere in abusi, il familiare deve prestare assistenza al disabile. Quando si parla di assistenza si fa riferimento a diverse tipologie di attività, da quelle finalizzate a sopperire ai bisogni pratici e fisici della persona con disabilità, a quelle di tipo amministrativo ma anche quelle volte al supporto emotivo.
Dal 2010, infatti, non è più previsto l’obbligo di prestare assistenza continuativa ed esclusiva al familiare disabile durante la fruizione dei permessi. Ciò significa che il lavoratore, durante i periodi di permesso può anche svolgere attività personali, purché non ometta del tutto di prestare assistenza al familiare affetto da disabilità. La normativa vigente è generica sul punto, e quindi il lavoratore deve prestare attenzione. È quindi fondamentale che non venga snaturata la sostanza del permesso.
Qualora non vengano rispettate tali condizioni si configura un abuso dei permessi ex legge 104. L’utilizzo improprio di tali permessi lede irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, pertanto tale condotta è idonea a giustificare di licenziamento per giusta causa. Inoltre l’abuso, o comunque l’uso improprio, dei permessi 104 può integrare il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e, nei casi più gravi, il reato di truffa.
Dogma, in particolare, potrebbe rappresentare la soluzione che le Aziende avrebbero per prevenire e risolvere il problema dell’utilizzo improprio dei permessi legge 104. La nostra agenzia investigativa, su incarico del datore di lavoro, laddove ne ravvisi un sospetto, può recepire mandato per la raccolta di elementi probatori documentali e testimoniali necessari a supportare il licenziamento per giusta causa.
Autore: Dr.ssa Katia Trevisan
Responsabile Divisione Legale Dogma S.p.A.
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