Il licenziamento per giusta causa durante la malattia è legittimo quando il dipendente viola elementi fiduciari del rapporto di lavoro. Tale violazione si verifica ogni qualvolta il lavoratore ponga in essere comportamenti espressamente vietati dalla legge o dal Ccnl di categoria, oppure quando quest’ultimo non rispetti il disposto degli art. 2105 (divieto di concorrenza), 1175 (dovere di correttezza) e 1375 (esecuzione di buona fede) del c.c., anche nei comportamenti “extra lavorativi”.
Una condotta particolarmente grave, posta in essere dal lavoratore, può dunque minare la fiducia che il datore di lavoro ripone in esso e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13676/2016, ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore, assumendo la sussistenza di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, quali correttezza e buona fede e, in particolare, dell’elemento fiduciario.
Nel caso di specie, il dipendente, durante il periodo di malattia conseguente ad operazioni chirurgiche per discopatie e a lombalgie, era stato ripreso mentre aiutava un collega a sollevare pesanti bombole di gas.
Giova precisare che l’assenza del lavoratore dal servizio per malattia, è giustificata principalmente dal fatto che dalla patologia stessa derivi una incapacità lavorativa incompatibile con le funzioni ordinarie di lavoro.
Ne consegue che, durante la malattia, al lavoratore è precluso lo svolgimento di qualsiasi attività che possa ritardarne il decorso, sia essa lavorativa e/o domestica/ricreativa, sia nell’interesse dello stesso lavoratore ammalato, che deve salvaguardarsi e osservare specifiche cautele volte a favorire il più sollecito recupero delle proprie energie psico-fisiche; sia nell’interesse del datore di lavoro, stante l’esigenza di quest’ultimo di riavere al servizio attivo il dipendente, nel più breve tempo possibile.
La Corte ha ritenuto che la condotta sopradescritta fosse lesiva della condizione fisica nella quale si trovava il lavoratore e per la quale lo stesso si trovava in malattia, violando così il principio di buona fede e correttezza che comportavano che il dipendente si astenesse dal compiere attività tali da nuocere ulteriormente alla propria salute e potenzialmente idonee ad allungare il periodo di malattia, quando quest’ultimo avrebbe dovuto curarsi al meglio per assicurarsi una pronta guarigione.
Pertanto, ha sancito il principio secondo cui il comportamento sleale, come quello posto in essere dal lavoratore che, durante la malattia, compie attività che ne pregiudicano la guarigione, induce a dubitare seriamente della correttezza dei rapporti futuri dello stesso con l'azienda e giustifica il recesso del datore di lavoro. Inoltre, ha ribadito che, in tema di licenziamento per giusta causa, il dipendente debba astenersi dal porre in essere, non solo le condotte espressamente vietate dalla legge o dal Ccnl, ma debba altresì evitare ogni condotta che, per la sua natura e per le conseguenze che può comportare, risulti oggettivamente in contrasto con gli obblighi connessi al rapporto di lavoro.
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L'agenzia investigativa Gruppo Investigativo, presente con proprie sedi a Milano e Torino, ha le competenze per accertare, attraverso i propri investigatori privati, gli illeciti in merito alle violazioni degli elementi fiduciari del rapporto di lavoro.
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