La frode occupazionale si verifica ogniqualvolta un dipendente sfrutta il proprio status per ottenere un vantaggio economico personale causando, contestualmente, un danno all’azienda. Si è stimato che le aziende perdono ogni anno più del 5% dei propri profitti a causa di queste pratiche messe in atto dai propri dipendenti.
Esistono tre tipi di questo illecito: l’appropriazione indebita, la corruzione e le false comunicazioni finanziarie. Si tratta in ogni caso di condotte effettivamente e volontariamente commesse dal dipendente per frodare la propria azienda, a vantaggio proprio o di un’altra azienda concorrente.
Questa fattispecie di reato, sanzionata dall’art. 646 c.p. si verifica ogni volta che un soggetto, per procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, si appropria di denaro o di cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.
Commette appropriazione indebita un dipendente che sottragga risorse finanziarie o beni aziendali, la proprietà intellettuale, informazioni aziendali sensibili o falsifichi rimborsi spese. Perché si configuri tale reato è necessario che l’oggetto di appropriazione sia sempre stato nella disponibilità del dipendente, in caso contrario il reato sarebbe di furto.
Questa fattispecie si compone di quattro condotte simili ma distinte. La prima è quella del conflitto di interessi che si verifica quando un dipendente – solitamente un dirigente o manager con poteri all’interno dell’azienda – avalli una transazione aziendale che procura a sé un interesse economico con contestuale svantaggio per l’azienda.
Il caso più grave è quello dell’estorsione, nel quale il vantaggio personale viene conseguito attraverso la minaccia, la violenza o la coercizione di un’altra persona.
Nei casi di bribery (corruzione) o di elargizioni il dipendente offre, dà, riceve o sollecita qualcosa – sia esso un bene o un’azione – di valore per influenzare una decisione aziendale all’insaputa o senza il consenso del datore di lavoro o del superiore gerarchico.
Questo caso si verifica quando un dipendente con ruoli di responsabilità economica e finanziaria – amministratore delegato, manager, dirigente – “trucca le carte” facendo apparire un quadro economico che non trova riscontro nella realtà.
Le false comunicazioni possono riguardare attività sovrastimate o passività sottostimate, l’eliminazione di voci o poste dal bilancio o dal conto economico. L’obiettivo è quello di far risultare sana finanziariamente un’azienda che invece non lo è, allo scopo di ottenere fiducia dagli istituti di credito, per intascare benefit e premi, commettere frodi sul mercato azionario o celare sottrazioni di fondi o altri beni aziendali.
Spesso però chi commette frodi non si limita a mettere in atto una solo tipologia di frode per massimizzare il risultato. Ci si trova così davanti a una vera e propria commistione di condotte illecite dove l’appropriazione indebita si somma alla corruzione e spesso anche alle false comunicazioni finanziarie rendendo così più consistenti le perdite.
Spesso è dimostrato che i controlli interni delle aziende arrivano in ritardo nell’individuare le frodi e fronteggiare i danni conseguenti.
Ecco perchè l’attività di verifica e analisi dei rischi deve essere condotta da professionisti esterni all’azienda, capaci di identificare la vulnerabilità grazie alla possibilità di svolgere valutazioni autonome e indipendenti, non influenzate quindi dal contesto aziendale.
Il Fraud Risk Assessment è l’attività più adatta ad approfondire e valutare il complesso dei processi, delle procedure e delle attività aziendali al fine di individuarne i punti di debolezza e il check-up anti frode permette all’azienda di rispondere ad una checklist con un punteggio che indicherà il grado di esposizione al rischio di frodi.
L’Agenzia Investigativa Dogma è in grado di svolgere tutte le procedure legate al Fraud Risk Assessment e al supporto consulenziale nelle fasi successive al verificarsi di un atto fraudolento. Ci avvaliamo di professionisti appositamente formati sul tema e, attraverso attività di prevention e detection, siamo in grado di intervenire sia in una fase precedente all’ipotetica commissione di una frode occupazionale, sia quando questa si è già verificata.
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