La frode assicurativa è una fattispecie prevista dal Codice penale all’articolo 642. La norma la identifica come la condotta di chiunque, al fine di conseguire l’indennizzo di un’assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza. La pena prevista è quella della reclusione fino a cinque anni.
Il bersaglio di questo illecito sono solitamente le compagnie assicurative, nei confronti delle quali si cerca di ottenere un vantaggio ingiusto mettendo in atto una truffa relativa ai beni o agli interessi coperti da assicurazione.
Siamo quindi di fronte a un reato proprio, dato che può essere commesso solo da soggetti specifici, cioè da chi ha sottoscritto una polizza, nonché di mera condotta, integrato nel caso in cui il reo ponga semplicemente in essere l'azione fraudolenta e senza indurre in errore, a differenza di ciò che avviene con la generale fattispecie di truffa (ex articolo 640 c.p.).
La legge in merito, come abbiamo visto, è molto chiara. Si configura il reato di frode assicurativa ogniqualvolta un soggetto, normalmente l’assicurato, mette in atto una condotta finalizzata ad arrecare un danno alla compagnia di assicurazione disperdendo, deteriorando o distruggendo un bene (auto, moto, immobile, ecc), fingendo un danno alla propria persona, falsificando una polizza assicurativa o denunciando un sinistro mai realmente accaduto.
La finalità è ovviamente quella di ottenere un profitto illecito o di incrementare l’entità di un risarcimento comunque dovuto, ad esempio esagerando un danno subito.
Nel caso di “fraudolento danneggiamento dei beni assicurati”, le condotte che potranno essere realizzate affinché si possa sussistere la truffa ai danni della compagnia assicurativa sono molteplici e nulla esclude che queste condotte possano concorrere fra loro.
Per esempio fra queste condotte rientra:
1- La distruzione, la dispersione, il deterioramento o l’occultamento di cose di sua proprietà.
2- La falsificazione o l’alterazione di una polizza o della documentazione richiesta per la stipula di un contratto di assicurazione.
3- Nello stesso reato rientra anche la condotta della persona che cagiona a sé stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione prodotta da un infortunio.
5- Distruggere, falsificare, alterare elementi di prova falsi o documentazione relativi al sinistro.
4- La denuncia un sinistro mai accaduto.
La prevenzione ed il contrasto delle frodi assicurative costituiscono attività consolidate e rappresentano un aspetto importante del core business aziendale; gli esiti di tali attività oltre a conseguire impatti positivi direttamente sul bilancio della Compagnia, producono anche effetti deterrenti sulla proliferazione di tali delitti.
La compagnia assicurativa che sospetti di essere vittima di una frode, oltre a fare riferimento alle forze dell’ordine, può rivolgersi a un’agenzia investigativa per fare piena luce ed agire per il recupero di quanto indebitamente versato al truffatore.
La Cassazione ha infatti stabilito che il reato di cui all’art. 642 del Codice penale è posto a tutela degli interessi e del patrimonio delle compagnie assicurative. La procedibilità del reato è solo per querela di parte, non d’ufficio e quindi è la compagnia assicurativa l’unica a poter sporgere denuncia. Il soggetto assicurato che viene a trovarsi coinvolto nella truffa potrà soltanto agire per il risarcimento del danno, ma non potrà sporgere denuncia per frode.
L’accertamento del reato di frode assicurativa, come per molti altri reati, è condizionato da almeno due fattori: la tempestiva proposizione della querela e il favorevole esito delle indagini preliminari che supporti il rinvio a giudizio.
Chi viene incaricato delle indagini solitamente parte dall’analisi delle dichiarazioni delle parti coinvolte e di eventuali testimoni. A questa fase segue una ricostruzione, il più possibile dettagliata dell’evento, attraverso rilievi fotografici e acquisizione di informazioni utili. L’acquisizione comprende ovviamente anche tutta la documentazione utile a ricostruire il sinistro e deriva dalla valutazione dei verbali delle forze dell’ordine (in caso di sinistro automobilistico ad esempio), i referti medici, i report e le dichiarazioni di periti e studi legali.
L’Agenzia investigativa Dogma affianca privati e aziende anche nel caso di indagini volte a evitare il rischio di frodi assicurative e, valendosi di professionisti esperti e preparati, è in grado di fornire un prezioso aiuto nell’identificazione di questo tipo di frodi, fornendo una consulenza completa e assistendo il cliente in tutte le fasi di indagine. Inoltre può intervenire con indagini difensive penali svolte appositamente per ricercare elementi probatori a favore della parte offesa.
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