Con ordinanza n. 21178/2018, la Cassazione ha ribadito il potere attribuito ai giudici di merito di adottare tutti i provvedimenti necessari per la tutela degli interessi morali e patrimoniali dei figli, potendo dunque, a tal fine, disporre indagini volte ad accertare le reali condizioni economiche dei genitori.
Viene quindi consentita una deroga ai principi generali sull’onere della prova, in quanto al giudice è riconosciuto il potere di assumere non solo mezzi di prova disposti d’ufficio, ma anche mezzi di prova dedotti dalle parti.
Nel caso di specie, infatti, la difesa della moglie aveva depositato in giudizio la relazione dell’investigatore, secondo cui l’ex coniuge guadagnava di più rispetto a quanto dichiarato. Il dossier in questione ha costituito prova indiziaria ed ha permesso in secondo grado di modificare, raddoppiandolo, l’importo dell’assegno di mantenimento inizialmente riconosciuto nella misura di 350,00 euro. In particolare, la relazione dell’Investigatore Privato evidenziava una maggiore capacità reddituale dell’ex coniuge sulla base di diverse proprietà immobiliari, quali la proprietà di una costosa autovettura e altri redditi dedotti dall’impresa di famiglia.
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