Il reato di stalking è stato introdotto nell’ordinamento penale italiano piuttosto recentemente, con il Decreto-legge n.11/2009 successivamente convertito in legge n.38/2009, per rispondere all’incremento di questo fenomeno nella società.
Il legislatore ha così introdotto nel Codice penale l’art.612 bis, rubricato “Atti persecutori”, andando a colmare un vuoto normativo che rendeva tali condotte di difficile punibilità.
Il termine inglese, diventato di uso comune grazie al linguaggio giornalistico, definisce la condotta di chi, in modo reiterato, “minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero di ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Come recita la rubrica dell’art.612 bis si tratta quindi di una condotta o, meglio, di una serie di atti, che creano attorno alla vittima un clima persecutorio tale da spingerlo a temere per la propria incolumità e a cambiare le proprie abitudini quotidiane.
Puoi approfondire il tema nel nostro articolo: Il Reato di Stalking o Atti persecutori
Lo stalking può manifestarsi in diverse forme, ad esempio tramite appostamenti o pedinamenti oppure tramite minacce o molestie arrecate in modi diversi. La larga diffusione dei social ha inoltre ampliato i canali attraverso i quali gli stalker possono agire.
Lo stalking telefonico si manifesta non in forma diretta, ma in modo indiretto attraverso l'utilizzo del telefono. Lo stalker, sfruttando il telefono, compie azioni persecutorie caratterizzate da contatti ripetuti, frequenti e indesiderati, generando un grave stato psicologico di ansia e paura nella vittima.
Affinché si possa parlare di autentico stalking telefonico, è necessario che tali contatti perdurino nel tempo e, naturalmente, non siano graditi dalla persona coinvolta. Analogamente allo stalking diretto, le chiamate frequenti e costanti costituiscono un reato quando diventano insistenti, minacciose, offensive o ossessive, con l'obiettivo di realizzare un perdurante e grave stato d'ansia o paura nella vittima, costringendola persino ad alterare le proprie abitudini di vita.
Le minacce e molestie possono essere perpetrate ovviamente anche utilizzando telefonate e messaggi inviati tramite smartphone o social network. Quello che rileva, ai fini della configurazione del reato, è in primis l’aspetto della reiterazione. Non basta infatti un singolo comportamento perché si possa parlare di stalking ma deve verificarsi un contesto nel quale i contatti – caratterizzati da minacce vere e proprie o da offese – siano ripetuti e frequenti in un breve lasso di tempo.
Così come previsto dall’art.612 bis c.p. occorre inoltre che questi contatti siano tali da generare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o paura, un fondato timore per l’incolumità propria o di persone prossime (coniugi, conviventi o familiari stretti) o da costringere la persona a cambiare abitudini di vita (cambiare utenze telefoniche, evitare luoghi, cancellarsi dai social network, ecc).
È proprio quest’ultimo aspetto che rileva particolarmente in quanto la condotta persecutoria lede e limita il diritto all’autodeterminazione della vittima che non potrà più adottare scelte libere ma sarà indotta a adottare comportamenti tesi ad evitare danni alla propria incolumità con ripercussioni sull’attività professionale, il tempo libero e le abitudini quotidiane.
Se le condotte non sono insistenti e reiterate in un breve spazio di tempo non si può parlare di stalking ma di molestie telefoniche, punite dall’art. 660 c.p.
La Cassazione ha tuttavia chiarito, in diverse sentenze, che sono sufficienti anche solo due episodi di molestie o minacce per configurare il reato di stalking. Infatti non è tanto necessario verificare il numero di chiamate telefoniche alla vittima, ma piuttosto valutare gli effetti che queste molestie hanno prodotto.
Il giudice chiamato a decidere in un processo per stalking deve necessariamente valutare e accertare il nesso causale tra le condotte persecutorie e i turbamenti da queste derivanti per la vita della vittima.
La giurisprudenza si è più volte espressa sul punto, specificando che non è necessario che venga provato uno stato patologico ma è sufficiente che la condotta abbia determinato un turbamento nell’equilibrio psicologico della vittima. Secondo la Cassazione “lo stato di ansia e paura deve essere accertato mediante la valutazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alla condotta dell’agente” (Cass. n.27803/2015)
Puoi approfondire il tema Stalker nel nostro articolo: Chi è lo stalker e come riconoscerlo dal suo profilo psicologico
Il reato di stalking è procedibile a querela di parte ma, specie per la sua variante telefonica, può risultare difficile da provare.
È altresì importante, quando ci si rende conto di essere vittima di un reato di stalking, oltre a presentare denuncia alle Forze dell’Ordine (entro 6 mesi dall'ultimo atto intimidatorio subito), iniziare a conservare le prove di ogni contatto avuto con lo stalker, annotando ogni forma di comunicazione e tutti gli episodi avvenuti (specificando cose è successo, quando – data e ora – e dove).
La documentazione scritta, come messaggi, e-mail e lettere, dovrebbe essere conservata nel caso di future consultazioni e sarebbe opportuno, quando possibile, registrare le telefonate e prendere nota del giorno e ora esatta nella quale sono state ricevute. Puoi anche appuntare su un diario giornaliero tutte le date e gli orari in cui hai ricevuto le telefonate o gli squilli o gli SMS molesti.
Inoltre rivolgersi a un’agenzia investigativa specializzata in indagini anti stalking affinché raccolga le prove utili a sostenere la querela e finalizzate a chiedere un provvedimento restrittivo al tribunale può essere indispensabile.
L’Agenzia Investigativa Dogma S.p.A., grazie alla pluriennale esperienza nel campo delle indagini anti stalking, può supportare la vittima di stalking telefonico attraverso la raccolta delle prove necessarie a costituire un fascicolo da presentare in caso di querela.
Attraverso l’analisi del contesto, la SOCMINT (Social Media Intelligence) e i principali strumenti di indagine gli investigatori dell’Agenzia Dogma potranno accertare la fattispecie di stalking telefonico, fornendo altresì consulenza alla vittima e ottenendo riscontri probatori utili alle indagini e al futuro processo.
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