Rispetto alla definizione di “Truffa Sentimentale”, né abbiamo dato una risposta in un precedente articolo: "Truffe sentimentali: i segnali e come difendersi", inquadrando il fenomeno, meglio conosciuto come “Romance Scam”, principalmente come una particolare forma di cyber-truffa perpetrata specificatamente utilizzando i mezzi informatici.
La Truffa Sentimentale online è un reato a tutti gli effetti, pertanto, nel momento in cui ci si accorge di essere vittima di tale raggiro è proprio diritto sporgere querela. Tuttavia ci si chiede: è mai possibile che vi possano essere episodi di “Truffa Sentimentale” anche nel caso in cui la relazione tra vittima e truffatore non sia mediata da un device e quindi Offline?
Innanzitutto è bene ricordare che il reato di truffa, di cui all’art. 640 c.p., viene testualmente definito nel seguente modo: “chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”.
La norma fa quindi riferimento a qualsiasi simulazione o dissimulazione o subdolo espediente posto in essere per indurre taluno in errore e tale da procurargli appunto un danno (inteso di natura patrimoniale/economica).
In tal senso, potremmo considerare come truffa anche il fingere e simulare un sentimento affettivo allo scopo di ottenere un proprio vantaggio, sia esso di natura economica, professionale e/o entrambe. Quindi, per poter parlare di un effettivo comportamento ascrivibile al reato di truffa, si deve riscontrare un nesso causale tra l’attuazione di un inganno da parte del truffatore e l’errore della vittima: ossia il fatto che quest’ultima, convinta dalle false prospettazioni presentate dal (presunto) partner, si trova ad effettuare disposizioni patrimoniali che, altrimenti, non avrebbe eseguito.
Ci si chiede quindi se la menzogna riguardante sentimenti d’amore possa o meno costituire un “artificio o raggiro”, così come inteso dalla normativa vigente.
In tal senso troviamo utile quanto riportato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 25165/2019 che ha stabilito come “… la truffa non si apprezza per l’inganno riguardante i sentimenti dell’agente rispetto a quelli della vittima, ma perché la menzogna circa i propri sentimenti è intonata con tutta una situazione atta a far scambiare il falso con il vero operando sulla psiche del soggetto passivo.” (p. 3).
Poco più avanti, nella medesima sentenza è possibile leggere (p. 4): “Va detto infatti che gli artifici - intesi come manipolazione esterna della realtà provocata mediante la simulazione di circostanze inesistenti o, per contro, mediante la dissimulazione di circostanze esistenti - o il raggiro consistente in una attività simulatrice, sostenuta da parole o argomentazioni atte a far scambiare il falso con il vero, sono entrambi mezzi per creare un erroneo convincimento passando il primo attraverso il camuffamento della realtà esterna ed operando il secondo direttamente sulla psiche del soggetto” considerando, quindi, anche la menzogna relativa ai sentimenti provati che ad eventuali progetti di vita condivisi, come ascrivibili ad artifici e raggiri.
In tal senso, quindi, anche questi comportamenti possono risultare perseguibili secondo quanto previsto nel più ampio e complesso reato di truffa, ed è quindi diritto della vittima di richiedere non soltanto un riconoscimento di tale danno, ma anche, fin dove la legge lo consente, un risarcimento dello stesso.
Essendo un reato perseguibile con una querela, è compito della vittima dimostrare l’intento doloso e, quindi, dimostrare di essere stata soggetta a inganni e ad artifici, compito estremamente delicato e sicuramente complesso. L’Agenzia Investigativa Dogma, a seguito di un’analisi approfondita di ogni specifica situazione, si impegna a dare il maggior supporto possibile ai propri Clienti per il reperimento di prove utili, anche in questi casi particolarmente delicati.
Autore: Dr.ssa Chiara Cemmi
Divisione Psicologia investigativa
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