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I Controlli difensivi: diritti, doveri e limiti

Diritti, doveri e limiti riguardo i controlli difensivi sul luogo di lavoro secondo la Cassazione

 
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I Controlli difensivi: diritti, doveri e limiti

Diritti, doveri e limiti riguardo i controlli difensivi sul luogo di lavoro secondo la Cassazione

27 Novembre 2019 | Autore: Katia Trevisan

Cosa sono i controlli difensivi?

I controlli difensivi vengono posti in essere dal datore di lavoro per accertare eventuali illeciti extracontrattuali commessi dai lavoratori.
Tuttavia, tali controlli non possono estendersi anche ad una vigilanza sull’esecuzione della prestazione lavorativa dei dipendenti, dal momento che è vietata l’installazione sul luogo di lavoro di sistemi di videosorveglianza finalizzati esclusivamente al diretto e costante controllo sull’attività lavorativa (Consiglio di Stato sez. VI, n.2773/2015).

Il datore di lavoro ha la possibilità di accertare che i dipendenti non pongano in essere comportamenti illeciti, attraverso l’uso di telecamere installate sul luogo di lavoro: così ha ribadito la Corte europea dei Diritti umani, a cui si erano rivolti alcuni dipendenti, licenziati dopo essere stati ripresi mentre rubavano alcune merci.

Nel caso specifico, la Corte ha rilevato la presenza di una chiara giustificazione per l’uso di tali strumenti, giudicando irrilevante il fatto che i cinque ricorrenti non ne fossero stati precedentemente informati, dal momento che sussisteva il ragionevole sospetto che gli stessi tenessero comportamenti illeciti: di conseguenza, la Corte non ha rilevato alcuna violazione del diritto alla privacy.

(Grand Chamber della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU),  sentenza del 17 ottobre 2019 con riferimento ai ricorsi 1874/13 e 8567/13)

I controlli difensivi occulti sono leciti?

L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori consente al datore di utilizzare strumenti tecnologici dai quali derivi anche la possibilità di un eventuale controllo sulla prestazione dei dipendenti solo per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, oltre che per la tutela del patrimonio e della sicurezza aziendale. 

La presenza di strumenti di videosorveglianza all’interno di un esercizio commerciale, avendo ad oggetto dati personali, fa sorgere l’obbligo in capo al datore di lavoro di informare i soggetti interessati anteriormente al loro accesso alle aree controllate, ex art. 13 del codice della privacy.

Tuttavia, tale limitazione non trova applicazione in tutte quelle ipotesi in cui i controlli siano posti in essere al fine di accertare eventuali illeciti extracontrattuali, potenzialmente dannosi per il patrimonio e l'immagine aziendale. Quindi l'installazione di telecamere sul luogo di lavoro, al fine di verificare eventuali comportamenti illeciti, non viola la privacy dei dipendenti.

Risultano pertanto legittimi i controlli "difensivi occulti”, anche ad opera di agenzie investigative, in quanto diretti all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa, purché siano effettuati con modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti (Cassazione civile, sez. lav. n.10636/2017).

A conferma di tale orientamento, la giurisprudenza più recente ha ritenuto legittime le investigazioni di natura difensiva, volte all’accertamento di eventuali condotte pregiudizievoli tenute dal lavoratore, anche al di fuori del contesto aziendale, e suscettibili di costituire giustificati motivi o giuste cause di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il datore ha la possibilità di incaricare Agenzie preposte all’attività investigativa al fine di tutelare e difendere i propri interessi: l’unico limite è identificabile nell’impossibilità di sconfinare in una generalizzata vigilanza sulle prestazioni lavorative dei dipendenti, di competenza esclusiva del datore.

La ratio consiste nell’evitare controlli invasivi, sproporzionati e prolungati sull’attività lavorativa dei dipendenti, in particolare quando il confine tra l’utilizzo di apparecchiature di sorveglianza per finalità aziendali si confonde con l’uso privato e personale di tali strumenti.

L'agenzia investigativa Dogma ha maturato una significativa esperienza nell'acquisizione e presentazione di prove nell'ambito dei controlli difensivi, attività che risulta essere necessaria nei casi di contestazioni fondate su prove documentali.

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