La Corte Suprema di Cassazione, con l'ordinanza n. 807 del 13 gennaio 2025, ha ribadito un principio fondamentale in materia di controlli difensivi sui lavoratori: l'utilizzo di dati prelevati antecedentemente all'insorgere di un fondato sospetto viola le tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori.
La pronuncia fa seguito al caso di un dirigente di TIP, licenziato nel 2017 in seguito a presunte violazioni di condotte aziendali. Il datore di lavoro aveva basato la propria decisione su controlli informatici relativi a e-mail del dirigente risalenti al gennaio 2017, in data anteriore all'alert generato dal sistema l'8 febbraio dello stesso anno.
La Corte d'Appello di Milano, in sede di rinvio, aveva già dichiarato illegittimo il licenziamento, evidenziando come la società avesse effettuato un controllo retroattivo su dati acquisiti e conservati prima dell'emersione di un sospetto di condotta illecita.
La Cassazione ha confermato tale orientamento, statuendo che il controllo sui lavoratori, anche attraverso strumenti tecnologici, è legittimo solo se eseguito in un momento successivo all'insorgere di un fondato sospetto e finalizzato alla tutela di beni aziendali o alla prevenzione di illeciti.
La recente sentenza della Cassazione chiarisce i limiti dei controlli aziendali sui dipendenti, stabilendo criteri fondamentali per garantirne la legittimità. Ecco i principi chiave che le aziende devono rispettare per tutelare sia il proprio patrimonio che i diritti dei lavoratori:
La sentenza sottolinea l'importanza di un corretto bilanciamento tra le esigenze di tutela del patrimonio aziendale e i diritti dei lavoratori. Il rispetto dei principi di legalità e proporzionalità è imprescindibile per evitare contenziosi.
Le aziende sono chiamate a rivedere le proprie procedure di controllo del personale, assicurandosi che siano conformi ai principi enunciati dalla Cassazione. È fondamentale definire policy aziendali chiare e trasparenti, che tutelino la privacy dei lavoratori e al contempo consentano un controllo mirato e legittimo.
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