Prima di tutto è opportuno analizzare l’art. 2598 del Codice Civile che stabilisce chi compie Atti di concorrenza sleale.
1) chiunque usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda
La concorrenza sleale si configura come reato, quando sussistono tutte le condizioni necessarie affinché tra due soggetti si instauri un regime concorrenziale cioè quando due aziende operano nello stesso ambito e si rivolgano alla stessa clientela.
Una particolare tipologia di concorrenza sleale è il cosiddetto sviamento di clientela, che si verifica ogni qualvolta un concorrente sottrae risorse dall’impresa o utilizza conoscenze, competenze e know how acquisiti nel corso dal suo precedente impiego, per sottrarre i clienti all’ex datore di lavoro.
La concorrenza sleale per sviamento clientela si verifica ad esempio quando gli ex dipendenti o manager dirottano i clienti delle stesse aziende verso altre realtà concorrenti mediante procedure ‘sleali’ e sfruttando le conoscenze maturate sul campo nel precedente impiego: rapporti instaurati nel tempo con i clienti dell’azienda, prezzi e informazioni sui prodotti o condizioni particolati praticate a ciascun cliente.
Lo sviamento di clientela rientra nel comma 3 dello stesso art 2598 cc, già enunciato:
“Compie atti di concorrenza sleale chi si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.
Ma perché si verifichi un illecito di sviamento della clientela da parte di un ex dipendente è necessario che venga accertato il danno provocato all’imprenditore (Cassazione civile n. 8 215 del 2 aprile 2007);
Per esempio il passaggio di un certo numero di dipendenti o collaboratori da un’azienda ad un’altra concorrente non giustifica la richiesta di risarcimento del danno se non è stato provato che l’assunzione è avvenuta proprio per acquisire la clientela della prima azienda o comunque per arrecarle un danno (sentenza n. 14990 prima sezione civile Corte di Cassazione).
Una società per azioni cita in giudizio una propria controllata con la finalità di accertare la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale attraverso lo storno di alcuni dipendenti dell’area commerciale e lo sviamento di clientela mediante attività pubblicitarie e smembramento dell’organizzazione aziendale ex art. 2598 n. 3 c.c.
Il Tribunale di Novara, in tale circostanza rigetta la domanda. Tale sentenza è poi stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Torino che ha accertato l’illiceità della condotta tenuta dalla controllata. Su tale vicenda sono poi intervenuti gli Ermellini che hanno nuovamente ribaltato la pronuncia.
La Cassazione civile con l’ ordinanza n. 3865 pronunciata il 17 febbraio 2020 ha stabilito, per la parte che qui interessa che, per essere di fronte ad atti di concorrenza sleale contrari a principi di correttezza professionale commessi per mezzo dello storno di dipendenti, risulta necessario che l’attività di “storno” o “sviamento” della clientela sia stata fatta dal concorrente “con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non ipotizzando nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente (cd. animus nocendi) disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito”.
Assumono quindi rilievo la quantità e la qualità del personale stornato, la posizione dagli stessi ricoperta ed anche le modalità di passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa.
La concorrenza sleale può danneggiare non poco l’attività di un’azienda, tanto in termini di credibilità quanto in termini di profitto.
Per difendere la propria impresa da atti di concorrenza sleale e tutelare il patrimonio aziendale, la legge consente di avvalersi dell’operato di agenzie investigative, al fine di individuare i colpevoli e le dinamiche dell’illecito.
L'Agenzia Investigativa Dogma S.p.A., azienda leader nel settore delle investigazioni ha le competenze e gli strumenti utili ad accertare, attraverso il lavoro di investigatori altamente professionali e qualificati, la concorrenza sleale di un ex dipendente o ex socio, lo sviamento della clientela e lo storno di dipendenti.
Al termine dell’attività, verrà prodotta una relazione investigativa utilizzabile in giudizio, contenente informazioni, fatti, fotografie e filmati a dimostrazione della violazione. Tali prove, laddove necessario, saranno supportate dalla prova testimoniale ad opera degli agenti impegnati nello svolgimento dell’indagine.
Ogni momento dell’indagine e fino alla sua conclusione viene approcciato dal personale Dogma con preparazione, impegno e competenza specialistica. Un colloquio approfondito con i nostri esperti in materia di concorrenza sleale per sviamento della clientela, permetterà di affrontare il problema con metodo e professionalità.
Autore: Dr.ssa Katia Trevisan
Responsabile Divisione Legale Dogma S.p.A.
Un sito non basta a risolvere ogni dubbio e soprattutto a far fronte a tutte le necessità. Utilizza il form qui a lato o la CHAT per contattarci, prenotare un appuntamento e chiederci informazioni.