Viene definito storno di dipendenti l'iniziativa mediante la quale un imprenditore tende ad assicurarsi le prestazioni lavorative (normalmente di natura professionale qualificata) di uno o più dipendenti di un'impresa concorrente.
L'iniziativa viene considerata espressione del principio della libera circolazione del lavoro e quindi perfettamente lecita, quando non abbia lo specifico scopo di danneggiare l'altrui azienda, cioè quando il danno per l'azienda concorrente si limita ad essere pari a quello conseguente alla privazione delle prestazioni professionali di un dipendente, che abbia assunto autonomamente la decisione di prestare attività a favore di un'altra concorrente.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20228 del 4 settembre 2013, ha affermato che "la concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori (cosiddetto storno di dipendenti) da un'impresa ad un'altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente, attività legittime come espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica."
Diventa, allora, fondamentale individuare le ipotesi in cui l'assunzione di cui trattasi, integri un'ipotesi di concorrenza sleale, come tale vietata dall'ordinamento (ex art. 2598, co. 1 n. 3, c.c.).
La concorrenza sleale si configura quando lo storno di dipendenti sia attuato con il c.d animus nocendi, vale a dire ogni volta che, in base agli accertamenti compiuti dal giudice, la sottrazione di dipendenti altrui sia messa in atto con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo l'intento del soggetto agente, di danneggiare l'organizzazione e la struttura produttiva del proprio concorrente.
Ciò, in particolare, si verifica quando lo storno impedisce al concorrente di continuare a competere mediante la sottrazione del modus operandi dei propri dipendenti e delle conoscenze tecniche e di mercato da essi acquisite.
Con la sentenza n. 94 del 4 gennaio 2017 la Corte di Cassazione è tornata sul tema della “concorrenza sleale” con storno (o tentativo di storno) di dipendenti dell’impresa concorrente. Il caso riguardava due imprese specializzate nel settore odontoiatrico e i fatti in discussione sono avvenuti negli anni 1996-1997, in relazione al passaggio di vari agenti e dipendenti, ai quali erano stati prospettati vantaggi economici e aziendali, all’azienda concorrente.
La Corte di Legittimità affermava che “lo storno dei dipendenti da parte di un’azienda realizza un atto di concorrenza sleale allorchè sia perseguito il risultato di un vantaggio competitivo in danno dell’altra impresa tramite una strategia diretta ad acquisire uno staff costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro entro una zona determinata, svuotando l’organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative mediante sottrazione del modus operandi dei propri dipendenti, delle conoscenze burocratiche e di mercato da essi acquisite, nonché dell’immagine in sé di operatori di un certo settore.
Ne consegue che, al fine di individuare tale animus nocendi, consistente nella descritta volontà di appropriarsi, attraverso un gruppo di dipendenti, del metodo di lavoro e dell’ambito operativo dell’impresa concorrente, nessun rilievo assume l’attività di convincimento svolta dalla parte stornante per indurre alla trasmigrazione il personale di quella“. (Cass. Sez. I, n. 20228 del 2013).
La Suprema Corte, nella suindicata decisione, ha quindi confermato il principio secondo cui il passaggio di lavoratori da una impresa ad un’altra concorrente è attività in quanto tale legittima, mentre non lo è quella di crearsi un vantaggio competitivo a danno di altra impresa, alterando significativamente la correttezza della competizione.
Spetta a chi denuncia un c.d. storno di dipendenti, l'onere della prova, per dimostrare l’animus nocendi, cioè l’intenzione di arrecare danno all’impresa concorrente.
L'azienda danneggiata dovrà quindi fornire la prova degli elementi destrutturanti della propria organizzazione imprenditoriale, causati dall’acquisizione di suoi dipendenti da parte di un concorrente, fornendo in giudizio, concreti elementi per conoscere l’organigramma complessivo dell’azienda, il numero ed il ruolo ricoperto dai dimissionari, le difficoltà incontrate per sostituire gli ex dipendenti in relazione alle mansioni svolte ed alla reperibilità di analoghe professionalità sul mercato del lavoro.
La Cassazione ha anche delineato alcuni criteri indicativi dell'animus nocendi relativi allo storno dei dipendenti:
a) nel numero dei dipendenti stornati, con le relative difficoltà indotte all'azienda oggetto dello storno in termini di organizzazione del personale, di rapporti con la clientela, di perdita del volume di affari e simili;
b) nella collocazione in posizioni chiave nell'azienda oggetto dello storno, cioè a dire nella loro essenzialità e nella loro non facile fungibilità o sostituibilità con ricerca sul mercato. Ha infatti sostenuto la Cassazione (7) che : "l'idoneità dell'atto di concorrenza sleale a danneggiare l'altra azienda, nell'ipotesi di storno di personale, si concretizza con il passaggio dei dipendenti all'impresa concorrente ed acquista rilievo in base all'importanza dei ruoli dagli stessi occupati nell'azienda" ( di provenienza , n.d.r.).
c) nel fatto che, prima delle dimissioni, i dipendenti avessero stipulato accordi finalizzati alla costituzione di una società concorrente;
d) nella brevità del lasso di tempo entro il quale si è realizzato lo storno dei dipendenti (v. Pret. Roma 10 marzo 1987, in Giur. ann. dir. ind. 1987, n.2154);
e) nel fatto che le dimissioni di un alto numero di dipendenti siano state date senza preavviso e attraverso lettere di dimissioni predisposte uniformemente (v. Trib. Milano 15 giugno 1989, in Giur. ann. dir. ind. 1989, n. 2423).
Dogma svolge indagini accurate per accertare comportamenti che possono essere configurati come atti di Concorrenza sleale. Le indagini vengono sviluppate attraverso attività d'intelligence (raccolta informazioni ed analisi) e attività operative (osservazione dinamica, sopralluoghi, interviste, ecc.).
al fine di raccogliere prove documentali e testimoniali da utilizzare in fase stragiudiziale o giudiziale.
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