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Cosa può fare un'agenzia investigativa e cosa non può fare?

L'investigatore privato può svolgere attività per il cliente, ma sempre nel rispetto dei limiti legali, senza violare in alcun modo la legge. Scopriamo insieme che cosa può e cosa non può fare.

 
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Cosa può fare un'agenzia investigativa e cosa non può fare?

L'investigatore privato può svolgere attività per il cliente, ma sempre nel rispetto dei limiti legali, senza violare in alcun modo la legge. Scopriamo insieme che cosa può e cosa non può fare.

L’investigatore privato è una professione che suscita spesso fascino e curiosità anche grazie all’immagine, spesso romantica, offerta da romanzi e film. In Italia la figura esiste dai primi del ‘900 ma è stata disciplinata effettivamente soltanto nel 2010. Scopriamo insieme che cosa può e che cosa non può fare un investigatore privato.

1. Il ruolo dell’agenzia investigativa

La normativa di riferimento, costituita dal TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e dal D.m. 269/2010, non specifica nel dettaglio quali sono le attività che un investigatore privato può svolgere, limitandosi a consentire l’attività di indagine in ambito privato, volta alla ricerca e alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria (art. 5, D.M. 269/2010) in diversi ambiti: familiare, matrimoniale, patrimoniale, aziendale, per la ricerca di persone scomparse.

Occorre specificare che, per l’ordinamento giuridico italiano, soltanto le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria hanno i poteri più ampi di indagine e investigazione. L’investigatore privato è un professionista che può operare solo previo rilascio di una licenza da parte del Prefetto e incontra gli stessi limiti che potrebbe incontrare un qualsiasi cittadino qualora decidesse di svolgere attività di indagine. 

L’investigatore privato può pertanto acquisire prove documentali (documenti scritti, immagini video-fotografiche) attraverso attività quali il pedinamento, l’appostamento, la Open Source Intelligence (OSINT), la Social Media Intelligence (SOCMINT) ma con i limiti che l’ordinamento prescrive per qualsiasi persona. La differenza sta nell’esperienza e quindi nella professionalità che un investigatore può offrire rispetto a chi non svolge questo mestiere. 

In tale contesto l’investigatore deve agire nel rispetto della legge e delle normative vigenti a pena di incorrere in illeciti che possono essere anche di natura penale (illecite interferenze nella vita privata, atti persecutori, violazione di domicilio, accesso abusivo a un sistema informatico). 

2. Cosa Può Fare un’Agenzia Investigativa: Attività Lecite

a) Raccogliere prove per casi di infedeltà o concorrenza sleale: in ambito corporate l’investigatore privato può indagare mediante attività di osservazione a distanza del soggetto (pedinamento o appostamento) finalizzata all’acquisizione di foto e video che certifichino la condotta infedele del dipendente (abuso di un permesso, svolgimento di un altro lavoro, sabotaggio o furto) o la concorrenza sleale. 

b) Investigare per assenteismo o falsa malattia

Le aziende possono rivolgersi a un investigatore privato per accertare che un dipendente stia abusando di permessi di malattia, permessi ex l. 104/1992, permessi sindacali o altri tipi di permesso per assentarsi sistematicamente dal lavoro o stia fingendo una malattia. 

c)  Condurre indagini patrimoniali o di recupero crediti

In ambito privato e corporate le indagini possono essere condotte per accertare lo stato patrimoniale di una persona o di un’azienda, ad esempio per supportare un’operazione di recupero crediti o un pignoramento, per chiedere la rimodulazione di un assegno di mantenimento (sia da parte del beneficiario, sia da parte dell’obbligato). Queste attività vengono svolte mediante l’Open Source Intelligence, la Social Media Intelligence, oppure, attività investigative operative. 

d) Fornire supporto legale in indagini difensive

Nei procedimenti penali l’investigatore privato può operare su mandato dell’avvocato difensore al fine di raccogliere prove utili a comporre il fascicolo difensivo e a strutturare la difesa dell’imputato. Come accennato in precedenza i margini di manovra dell’investigatore in questo caso incontrano notevoli limiti in quanto il codice procedurale e l’ordinamento italiano riconoscono preminenza nelle indagini alla magistratura inquirente e alla polizia giudiziaria. 

e) Monitoraggio e sorveglianza in aree pubbliche

L’investigatore, mediante pedinamento e appostamento, può sorvegliare una persona quando questa si trova in aree pubbliche – si pensi al controllo su soggetti minorenni richiesto dalla famiglia – per accertarne spostamenti, luoghi frequentati, persone incontrate e comportamenti sospetti o pericolosi. 

f)  Indagini preassunzione e controlli sui dipendenti

Le agenzie di investigazione privata possono fornire supporto alle aziende per valutare il background professionale e formativo, nonché la credibilità delle informazioni condivise da un candidato per procedere all'assunzione. L’attività avviene mediante indagine e analisi di dati provenienti da fonti aperte (internet, social, banche dati pubbliche).

4. Cosa non può fare un investigatore privato: limiti legali e regole 

L’investigatore privato non può svolgere indagini per le quali sia necessario un accesso forzoso a sistemi telematici o informatici, non può quindi intercettare e-mail o messaggi privati (sms, whatsapp, chat) perché questo integrerebbe il reato previsto dall’art 615 ter c.p., rubricato come “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”. 

È precluso anche l’utilizzo di microspie o di tecnologie per l’intercettazione ambientale o di conversazioni telefoniche che sono riservate soltanto alle autorità di polizia giudiziaria, peraltro su autorizzazione della magistratura. 

Le registrazioni audiovisive, effettuate ad esempio nel corso di un appostamento o di un pedinamento, sono legittime ma se l’attività di osservazione a distanza non sfocia nel reato previsto dall’art. 612 bis c.p. (Atti persecutori). La ripresa di immagini video-fotografiche all’interno di luoghi considerati come domicilio o spazi privati ha spesso richiesto alla giurisprudenza di pronunciarsi in merito all’ammissibilità come prova anche per quella effettuata da forze di polizia, ritenendosi prevalente il diritto all’inviolabilità del domicilio. Ne consegue che l’investigatore non può intanto accedere a luoghi di privata dimora perché si configurerebbe il reato ex art. 614 c.p. (violazione di domicilio) e, pertanto, le immagini eventualmente realizzate non potrebbero essere ammesse come prova. 

L’investigatore non potrà inoltre utilizzare alias, false identità o metodi ingannevoli per ottenere una prova. 

5. La normativa: le leggi che regolamentano le agenzie investigative

Le norme cardine per l’attività di investigazione privata sono il TULPS (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza) emanato nel 1931 e il Decreto Ministeriale 269/2010. 

La prima norma, all’art. 134, stabilisce il divieto di svolgere investigazioni per conto di privati senza la licenza del Prefetto. 

La professione è rimasta sostanzialmente limitata al TULPS fino al 2010, anno in cui il Ministero dell’Interno, con Decreto, ha specificato meglio l’ambito di operatività degli investigatori privati e ha introdotto la distinzione tra questi e gli informatori commerciali. L’intervento ministeriale ha specificato i requisiti minimi per svolgere l’attività ma non è entrato nel dettaglio delle attività che gli investigatori possono svolgere. 

Non meno importante, il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria rappresenta un fondamentale strumento normativo. Questo codice, infatti, svolge un ruolo chiave nel chiarire aspetti complessi e talvolta ambigui previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, introdotto con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Tale documento deontologico non solo rafforza la trasparenza e la legalità nelle attività investigative, ma fornisce anche linee guida utili per garantire il rispetto della privacy e dei diritti fondamentali nel trattamento delle informazioni personali.

6. Che poteri ha un investigatore privato: differenze con le forze dell’ordine

Le differenze con le forze di polizia e i limiti all’attività investigativa si riscontrano soprattutto con riguardo alle indagini difensive, quelle svolte su mandato di un avvocato difensore in un procedimento penale. 

La riforma procedurale che ha portato all’emanazione del rinnovato codice di procedura penale nel 1989 ha segnato il passaggio da un sistema di tipo inquisitorio a un sistema di tipo accusatorio, con un ampliamento delle garanzie per l’imputato. Pur riconoscendo una preminenza al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria, l’ordinamento italiano ha previsto la possibilità per la difesa dell’imputato di svolgere indagini private, con poteri certamente minori rispetto alla parte pubblica ma comunque simili. 

A norma degli articoli 391-bis e seguenti del Codice di procedura penale l’avvocato difensore e l’investigatore da esso incaricato con regolare mandato possono acquisire informazioni dalle persone informate sui fatti mediante colloquio non documentato, dichiarazione scritta documentata o assunzione di informazioni. Parimenti possono richiedere alla Pubblica Amministrazione documenti formati o detenuti stabilmente dalla stessa. 

L’investigatore privato è inoltre legittimato ad accedere ai luoghi privati oggetto di indagine con il consenso di chi ne ha la proprietà o, in difetto di questo, su autorizzazione della magistratura. Può, contestualmente, procedere a rilievi planimetrici, tecnici, grafici, fotografici e audiovisivi ma non può prelevare dalla scena alcunché, sebbene possa svolgere rilievi non ripetibili su luoghi o cose soggetti a modificazione senza cagionarne la dispersione e con la facoltà per il pubblico ministero di assistervi. 

L’investigatore non può quindi svolgere tutte quelle attività che richiedono l’esercizio di poteri pubblici (controllo dei documenti, arresto, indagine per contro proprio, rilievi scientifici e acquisizione di prove, interrogatorio degli accusati o dei sospettati). Sono altresì vietate le intercettazioni telefoniche e ambientali, per le quali peraltro anche le forze di polizia devono richiedere l’autorizzazione al giudice. 

7. Perché scegliere Dogma S.p.A. per le proprie indagini private e aziendali 

Dogma S.p.A. vanta un’esperienza ultradecennale nel settore delle investigazioni private con una specializzazione in ambito corporate. È stata la prima agenzia investigativa italiana a dotarsi di un team di psicologia investigativa e può contare su investigatori esperti in tutti i campi. 

Le procedure di attivazione e svolgimento del servizio sono eseguite nella massima trasparenzariservatezza e condivisione con le parti in causa, come previsto dalle certificazioni ISO 9001 e ISO 27001 per la gestione della qualità e della sicurezza delle informazioni trattate ottenute da Dogma S.p.A.

L’impiego di moderne tecnologie, la formazione e l’aggiornamento continui unititi all’esperienza sul campo fanno del team Dogma S.p.A. un alleato prezioso per svolgere investigazioni di qualsiasi tipo, da quelle patrimoniali a quelle corporate passando dalle indagini difensive. 

L'Agenzia Investigativa DOGMA è autorizzata all'Istituto dell'Investigazione Privata dall'Ufficio Territoriale del Governo di Torino ed a svolgere le Indagini Difensive di cui all'art. 222 del DLG 271 del 28/07/1989 per conto dei difensori di parte nel processo penale.

La stretta collaborazione con studi legali e professionisti garantisce una consulenza a tutto tondo e multidisciplinare. Dogma S.p.A. è in grado di seguire il cliente dalla fase di primo contatto e valutazione del contesto operativo fino alla consegna di un dossier finale utile a sostenere un’azione legale o una pretesa giuridica. 

 

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