Con ordinanza n. 15094/2018, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul controverso tema delle investigazioni private.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità, il lavoratore era stato licenziato in seguito all’accertamento, avvenuto per il tramite di un’agenzia investigativa, della mancata prestazione degli obblighi di verifica e controllo presso cantieri esterni all’azienda e della falsa attestazione degli stessi.
La Corte Suprema, cassando la sentenza emessa dalla Corte d’Appello, accerta l’illegittimità di un simile licenziamento, risultando quest’ultimo fondato su relazioni investigative inutilizzabili, in quanto volte a controllare l’adempimento (o l’inadempimento) dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera.
Tale principio, che si pone in linea coi precedenti orientamenti giurisprudenziali, dev’essere inquadrato all’interno della normativa vigente, secondo la quale il controllo dell’attività lavorativa è prerogativa esclusiva dei datori di lavoro e dei collaboratori da loro indicati. Solo tali soggetti dispongono del potere di verificare che il lavoratore, nell’esecuzione della propria prestazione lavorativa, utilizzi la diligenza dovuta ed osservi le disposizioni impartitegli (articolo 2104, comma 1 e 2 cc).
Tale attività di controllo non può inoltre svolgersi in modo occulto. In altre parole, il nominativo delle persone preposte alla vigilanza e le loro specifiche mansioni devono sempre essere preventivamente comunicati ai lavoratori interessati.
La Corte chiarisce inoltre che, diversamente da quanto statuito dai giudici di secondo grado, è del tutto irrilevante che l’attività lavorativa sia svolta al di fuori dei locali aziendali, in quanto il divieto di controllo occulto sull’attività lavorativa vige indipendentemente dalle modalità e dal luogo di esecuzione della vigilanza.
Quando però si configurano gli estremi di una possibile responsabilità extracontrattuale o penale, è pacifico che il datore di lavoro possa decidere autonomamente se e quando compiere il controllo, anche occulto, tramite un’agenzia investigativa.
In altre parole, al fine di operare lecitamente, le agenzie non dovranno sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata esclusivamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, ma potranno essere utilizzate al solo fine di accertare eventuali comportamenti illeciti del dipendente, che possano mettere a rischio il patrimonio aziendale, ovvero eventuali condotte contrarie ai doveri di correttezza e buona fede connessi con l’essere parte di un contratto di lavoro.
In tale ambito, Dogma s.r.l. vanta un’esperienza ventennale. Essa dispone delle competenze necessarie per sviluppare un’indagine finalizzata all’accertamento di condotte illecite, quali furti in azienda, violazioni dell’obbligo di fedeltà, atti di concorrenza sleale, truffe, utilizzo improprio di beni aziendali ecc. e all’individuazione dei relativi autori.
In presenza dei predetti avvenimenti, Dogma opera infatti su differenti fronti:
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