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L'evoluzione delle tecniche di pedinamento elettronico nell'era digitale

Scopri come il pedinamento elettronico è cambiato nell'era digitale, quali tecnologie vengono usate e cosa dice la legge. Approfondisci con Dogma Investigazioni.

 
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L'evoluzione delle tecniche di pedinamento elettronico nell'era digitale

Scopri come il pedinamento elettronico è cambiato nell'era digitale, quali tecnologie vengono usate e cosa dice la legge. Approfondisci con Dogma Investigazioni.

1. Che cos’è il pedinamento elettronico

Il pedinamento, insieme all’appostamento, è una forma di osservazione a distanza di un soggetto indagato che rientra tra gli atti atipici (non espressamente previsti e regolati dalla legge) che vengono utilizzati dagli investigatori privati per monitorare un individuo e accertarne spostamenti, luoghi visitati e persone incontrate. 

L’evoluzione tecnologica ha portato ad affiancare al pedinamento tradizionale – con un soggetto (investigatore) che ne segue un altro (indagato) – quello “elettronico”, principalmente condotto mediante l’utilizzo di ricevitori GPS.  

2. Come funziona il pedinamento elettronico?

Il pedinamento elettronico, sfruttando le più avanzate tecnologie, consente di monitorare accuratamente i movimenti di un soggetto. La geolocalizzazione in tempo reale permette infatti di tracciarne la posizione utilizzando dispositivi nascosti come i GPS o gli spyware che possono essere collocati su veicoli o oggetti personali, o installati su dispositivi mobili, facilitando il lavoro degli investigatori che non saranno più costretti a seguire fisicamente gli spostamenti dell’indagato. 

L’avvento di piattaforme investigative avanzate rappresenta un ulteriore passo avanti nelle tecniche di sorveglianza elettronica. Si tratta di sistemi informatici complessi che consentono agli investigatori di centralizzare e analizzare i dati raccolti da vari dispositivi di pedinamento elettronico. 

3. Il pedinamento elettronico è legale?

Prima di chiedersi se il pedinamento elettronico è legale bisogna chiedersi se lo è anche il pedinamento in sé. Seguire fisicamente una persona nei suoi spostamenti non è di per sé un reato e questo vale per un cittadino, per un investigatore privato così come per un agente di pubblica sicurezza. 

Soltanto nel caso in cui il pedinamento diventa palese e la persona sorvegliata se ne accorge possono esserci gli estremi per la contestazione di un reato che solitamente è quello di molestie ex art.660 c.p. ma che può evolvere anche nella fattispecie di atti persecutori (c.d. stalking) ex art. 612 c.p. se il sorvegliato sperimenta una condizione di perdurante ansia o pericolo per la propria incolumità. 

Il pedinamento elettronico, prassi piuttosto nuova nel panorama giuridico, è attualmente oggetto di dibattito in dottrina come in giurisprudenza con diverse sentenze e interpretazioni di segno opposto. Non esistono infatti, a oggi, norme che disciplinino anche solo sommariamente questa tecnica investigativa. 

Dottrina e giurisprudenza hanno innanzitutto cercato di chiarire la natura giuridica di questo mezzo investigativo. Un primo approccio ha assimilato alcuni aspetti del pedinamento elettronico all’ispezione di cui agli artt. 244-246 c.p.p. La critica mossa a questa interpretazione muove dalla considerazione che il gps non sarebbe utilizzato per accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato o a verificare e descrivere lo stato di determinati luoghi ma soltanto gli spostamenti del soggetto. La seconda osservazione contro questa interpretazione è data dal fatto che in caso di ispezione occorre dare avvertimento all’interessato della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia (art. 245, comma 1, c.p.p.). È proprio quest’ultima previsione ad avere sollevato i dubbi, in quanto dare tale avvertimento a una persona che si vuole pedinare sarebbe in antitesi con la natura necessariamente occulta della pratica investigativa. 

Un secondo filone dottrinario riconduce il pedinamento con gps nell’alveo delle intercettazioni di cui agli artt. 266-271 c.p.p. Se fosse questo orientamento a prevalere occorrerebbe però tenere conto che le intercettazioni possono essere disposte soltanto dall’Autorità Giudiziaria, quindi non sarebbe possibile installare ricevitori gps senza previa autorizzazione. 

La Cassazione, con la sentenza 13 febbraio 2013 rv. 255542, è andata contro questo ultimo approccio, specificando che la localizzazione satellitare deve essere considerata un’operazione investigativa non assimilabile alle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni ovvero a intercettazioni di comunicazioni telematiche o informatiche. I giudici hanno quindi preferito assimilare tale pratica al pedinamento fisico compiuto dalle forze di polizia. Stando a questo orientamento, la geolocalizzazione avrebbe natura di prova atipica e rientrerebbe tra le prove non disciplinate dalla legge (art. 189 c.p.p.). 

Il pedinamento elettronico non è un reato se non viene a conoscenza del soggetto pedinato e soprattutto se i dispositivi installati a questo scopo servono unicamente a registrare la posizione ma non a captare conversazioni telefoniche e a ledere quindi la privacy del soggetto. 

4. Tecnologie di pedinamento elettronico più avanzate

Nell’ambito dell’investigazione privata la tecnologia più utilizzata a scopo di pedinamento elettronico è il ricevitore Gps che può essere installato su un veicolo. Pensiamo, ad esempio, al caso di un dipendente sospettato di abusare dei permessi retribuiti, di utilizzare in modo improprio un veicolo aziendale o di svolgere altre attività durante l’orario di lavoro. 

La giurisprudenza si è più volte espressa in questi casi ritenendo legittimi i licenziamenti comminati sulla base di prove raccolte mediante geolocalizzazione, sia sfruttando i dispositivi già presenti sui mezzi aziendali, sia utilizzando ricevitori gps installati appositamente da un investigatore privato. 

Un’ulteriore forma di pedinamento elettronico può essere quella svolta mediante monitoraggio dei social network per capire dove si trova una persona. Tecnica che però presuppone un utilizzo frequente da parte del soggetto sospettato. 

Le alte forme di pedinamento elettronico – ad esempio quelle che prevedono l’accesso di uno smartwatch, di un dispositivo IoT, di uno smartphone attraverso l’installazione di uno spyware – sono appannaggio esclusivo delle autorità di polizia.

5. Il pedinamento elettronico in ambito investigativo

L’impiego di tecnologie avanzate per pedinare un soggetto ha semplificato il lavoro degli investigatori privati, riducendo il rischio di essere scoperti che è connaturato al pedinamento fisico. 

Il pedinamento, attività tradizionalmente dinamica, grazie alla tecnologia è oggi diventato attività che può essere compiuta da remoto o affiancata al pedinamento fisico per un’indagine più approfondita. 

Gli utilizzi sono molteplici. Il pedinamento elettronico può essere utilizzato per l’accertamento di un’infedeltà coniugale, registrando così i movimenti della persona sorvegliata e abbinando tale pratica a un appostamento e alla contestuale acquisizione di documentazione video-fotografica. 

In ambito corporate si può fare ricorso al pedinamento elettronico in moltissime situazioni. Come già accennato può essere utilizzato per verificare tutti i casi di infedeltà del dipendente (abuso dei permessi retribuiti, concorrenza sleale, secondo lavoro, utilizzo improprio di mezzi aziendali). 

In sintesi, il pedinamento elettronico può essere impiegato in tutti quei casi nei quali si vuole accertare o prevenire una frode ovvero per mettere in atto una sorveglianza discreta

6. Pedinamento elettronico e acquisizione di prove legali

Il pedinamento elettronico può essere utilizzato come prova sia in sede civile, sia in sede penale. Nel primo caso i risultati della geolocalizzazione possono essere portati a sostegno della propria pretesa giuridica: si pensi al caso di un datore di lavoro che ha comminato un licenziamento per giusta causa sulla base delle risultanze di un tracciamento gps e si trova in giudizio per l’opposizione da parte del dipendente. 

Nel processo penale è la polizia giudiziaria che può disporre il pedinamento elettronico mentre risulta più difficile per la difesa e gli investigatori privati che su mandato di questa agiscono ricorrere a tale strumento. 

Per assicurarsi prove utilizzabili in tribunale è necessario che queste siano acquisite nel rispetto della legalità e siano autentiche (non manipolate o falsificate). Risulta quindi fondamentale affidare tale compito a persone esperte quali possono essere gli investigatori privati. 

7. Il futuro del pedinamento elettronico

È logico attendersi, nel futuro prossimo, un’ulteriore evoluzione della tecnologia legata al pedinamento elettronico con un miglioramento della precisione dei dispositivi gps o con nuove tecnologie. 

Un impatto potrebbe averlo anche l’Intelligenza Artificiale che sta velocemente prendendo piede in tanti settori della vita umana, con implicazioni ancora tutte da decifrare. 

Questo scenario indurrà probabilmente il legislatore a predisporre una normativa attualmente inesistente che disciplini questo mezzo investigativo, non lasciando che sia soltanto la giurisprudenza a intervenire per fornire un’interpretazione spesso complessa. 

Il fulcro di questo dibattito sarà, ancora nei prossimi anni, quello della privacy dei soggetti indagati e della sicurezza delle operazioni investigative di pedinamento elettronico. 

8. Affidarsi a professionisti: il ruolo di Dogma Investigazioni

Il pedinamento, sia fisico che elettronico, non costituisce reato come abbiamo illustrato in precedenza ma può facilmente sfociare in un illecito penale se la persona che vi ricorre non è esperta. 

Soltanto un investigatore privato formato e in possesso di un’adeguata esperienza nell’utilizzo di questi mezzi investigativi potrà garantire un risultato efficace e l’acquisizione di prove utilizzabili in giudizio. 

Dogma S.p.A., agenzia investigativa forte di un’esperienza pluriennale nel settore delle investigazioni private con una specializzazione nel Corporate, garantisce ai propri clienti indagini efficaci nel pieno rispetto delle normative e della privacy. 

Gli investigatori Dogma, grazie alla formazione professionale, all’aggiornamento continuo delle competenze e all’esperienza sul campo saranno in grado di fornire una consulenza investigativa completa e di assistere il cliente in tutte le fasi, garantendo sicurezza e professionalità

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