Il c.d. decreto Rilancio proroga fino a metà agosto la sospensione delle procedure di licenziamento legate a ragioni economiche conseguenti a crisi aziendali, riduzione o cessazione dell’attività produttiva. L’art. 83 del nuovo decreto legge modifica la durata di quanto disposto dall’ art. 46 del decreto Cura Italia - D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 - come parte delle disposizioni recanti modifiche significative in ambito economico-lavorativo per fronteggiare la crisi dovuta al COVID-19.
Dal 17 marzo - data di entrata in vigore del decreto Cura Italia - al 16 agosto sono sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposte da tutte le aziende, indipendentemente dalla propria dimensione occupazionale. Il datore di lavoro non potrà recedere dal rapporto per motivi legati a crisi, ristrutturazione aziendale o chiusura dell'attività, secondo quanto previsto dall’art. 83 del nuovo decreto.
L’articolo in questione introduce una novità rispetto al testo del decreto Cura Italia: i datori di lavoro possono revocare in ogni momento i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo disposti nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 17 marzo, anche oltre il termine normalmente stabilito di 15 giorni, ex art. 83 comma 1-bis del nuovo decreto. Tale deroga è condizionata al fatto che l’azienda, contestualmente alla revoca, abbia fatto richiesta per accedere agli ammortizzatori sociali previsti dal decreto Cura Italia.
La sospensione confermata dal decreto Rilancio non opera con riferimento ai licenziamenti per motivi disciplinari, disposti in seguito ad una condotta del dipendente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. In relazione alla gravità della condotta tenuta dal lavoratore, il licenziamento per motivi disciplinari può essere disposto per giusta causa – conseguenza di comportamenti ritenuti estremamente gravi come furto, presentazione di certificato medico falso, abuso dei permessi ex l.n. 104/92 – o per giustificato motivo soggettivo, in seguito ad un comportamento meno grave ma comunque tale da rappresentare un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore.
L’Agenzia Investigativa Dogma S.p.A. è specializzata nella corretta acquisizione dei riscontri idonei a documentare comportamenti punibili con un licenziamento disciplinare, sia esso per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, attraverso l’acquisizione di prove certe di tipo testimoniale e/o documentale utilizzabili in sede giudiziaria. Nei casi consentiti dalle normative vigenti, le prove testimoniali e documentali sono corredate anche da filmati e fotografie che certificano i comportamenti tenuti dal lavoratore.
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Autore: Alessandro Pugno
Divisione Legale Dogma S.p.A.
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