I permessi retribuiti dalla legge 104 sono permessi di cui possono beneficiare i lavoratori nel caso in cui siano affetti da disabilità grave o nel caso in cui debbano assistere familiari con handicap in situazione di gravità (L. 104/92 così come modificata dalla L. 53/2000, L. 183/2010 e dal d.lgs. 119/2011).
Tale strumento è utilizzato impropriamente ogni qualvolta il lavoratore beneficiario non utilizzi le ore di permesso per assistere il parente affetto da disabilità, integrando così un abuso o uso improprio dei permessi legge 104, come accaduto nel caso su cui si è pronunciata la Corte di cassazione, con la sentenza n. 5574/2016.
Il lavoratore ricorrente, durante l’uso dei permessi previsti dalla legge 104, aveva dedicato solo una minima percentuale del tempo all’assistenza del prossimo congiunto malato (nella fattispecie il 17,5% del totale), ritenuta insufficiente a giustificare un’attività assistenziale conforme alle finalità del permesso di cui era beneficiario.
La Corte ha quindi ritenuto che, con tale condotta, il lavoratore avesse dimostrato “un sostanziale disinteresse per le esigenze aziendali” violando il principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro, “tale da determinare nel datore di lavoro la perdita della fiducia nei successivi adempimenti e idoneo a giustificare il recesso per giusta causa” (cfr. Corte di Cass. n. 5574/2016).
Inoltre, la giurisprudenza è stata spesso interrogata sui mezzi che il datore di lavoro può impiegare per verificare se un proprio dipendente presta effettivamente assistenza al congiunto malato durante i permessi in oggetto.
Nel 2014, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4984, ha sancito la legittimità della condotta del datore di lavoro che, sospettando che un proprio dipendente utilizzi i permessi per scopi estranei a quelli per i quali sono stati concessi, conferisce incarico ad un’agenzia investigativa per svolgere le opportune verifiche.
Tale pronuncia ha infatti precisato che il divieto per il datore di lavoro di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative dei propri subalterni posto dagli art. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), riguarda i luoghi di lavoro ed opera solo quando il controllo è volto a vigilare sull’adempimento degli obblighi previsti dal contratto.
Pertanto, il datore di lavoro può legittimamente svolgere indagini private se sussiste un fondato sospetto che il dipendente stia commettendo un illecito non rispettando la finalità assistenziale dei permessi ex lege 104, al fine di tutelare il patrimonio aziendale.
1) La sentenza 5002 del 26 febbraio 2024 della Corte di Cassazione evidenzia l'importanza del ruolo dell'investigatore privato nel corso di un procedimento per licenziamento.
Nel caso in questione, grazie al dossier redatto dall’agenzia investigativa incaricata dall’azienda, è stato dichiarato legittimo il licenziamento di un dipendente, allontanato per giusta causa per aver tenuto, durante l'assenza per malattia, condotte incompatibili con lo stato di salute e comunque pregiudizievoli della sua guarigione.
L'investigatore privato, in qualità di testimone, ha confermato che il lavoratore, durante il periodo di malattia, ha continuato a svolgere l'attività di istruttore di kickboxing, chiaramente incompatibile con il motivo di assenza dichiarato dal dipendente.
Diventa quindi fondamentale non solo la raccolta delle prove in conformità alle normative, ma anche la preparazione alla testimonianza da parte degli agenti che operano sul campo.
2) Sentenza Cassazione n. 6468 del 12 marzo 2024: L’utilizzo da parte del lavoratore dei permessi ex lege n. 104 per attività diverse dall’assistenza al familiare disabile, viola le finalità per cui il beneficio è concesso e costituisce giusta causa di licenziamento.
Il comportamento del lavoratore ha compromesso la fiducia alla base del rapporto di lavoro. In tali situazioni, è legittimo condurre indagini, purché siano supervisionate da un presidio legale competente e supportate da una raccolta di prove lecita ed efficace. Per operare nel rispetto della legge, è fondamentale disporre di un team di professionisti adeguato, garantendo che le prove raccolte siano ammissibili in giudizio e non suscettibili di contestazioni da parte della controparte.
L'agenzia investigativa DOGMA, presente con proprie sedi a Milano, Torino e Roma, ha le competenze per accertare, attraverso i propri investigatori privati, gli illeciti in merito agli abusi della legge 104. L'attività investigativa viene sviluppata attraverso un protocollo che nasce dalla nostra esperienza ventennale nella gestione di contenziosi ed a supporto delle funzioni Risorse Umane o Legal dei nostri Clienti. Tutta l'indagine viene documentata attraverso prove testimoniali e documentali (video e foto) utilizzabili in sede giudiziaria.
Permessi legge 104: leciti i controlli del datore di lavoro
Permessi Legge 104/92 al tempo del Covid-19
Abuso dei permessi legge 104
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