Definito come fenomeno giuridico stante la legge 71/2017, il cyberbullismo risulta estremamente attuale e in aumento sul territorio italiano anche in relazione ai tempi del Covid-19. Vediamo quali sono oggi, vista la particolare situazione in cui viviamo, gli strumenti migliori per tutelare i propri figli.
Il cyberbullying (cyberbullismo), termine coniato dall’educatore canadese Bill Belsey e introdotto in ambito internazionale solo all’inizio degli anni 2000, viene definito come “un atto aggressivo e intenzionale compiuto da un individuo o da un gruppo di individui, usando mezzi di comunicazione elettronici, in modo ripetitivo e duraturo nel tempo, contro una vittima che non può facilmente difendersi.” (Smith et al., 2006).
Proprio l’utilizzo di Internet come strumento per attuare comportamenti di persecuzione rischia di rendere le conseguenze di tale atto molto più pervasive, come vedremo in seguito: basti pensare all’immediatezza e alla pervasività dei messaggi online, fatto questo che rende la percezione di oppressione molto più prolungata. Il cyberbullismo, inoltre, è un fenomeno che vede come vittime i minori, pertanto la loro salvaguardia risulta estremamente delicata e imprescindibile.
In ambito italiano, con l’approvazione della legge per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo minorile (L. 29 maggio 2017 n. 71), è stata fornita sia una definizione giuridica che le linee guida per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
Per cyberbullismo si intende:
“Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (Art.1).
Col termine di cyberbullismo, pertanto, si fa riferimento alla manifestazione in rete del più ampio e meglio conosciuto fenomeno del bullismo. Tuttavia, mentre gli atti di bullismo in questo periodo di quarantena e distanziamento sociale sono di difficile attuazione, gli episodi di cyberbullismo risultano in aumento a seguito dell’iper-connessione alla rete da parte di bambini e adolescenti.
Analizzando da vicino il fenomeno è possibile circoscriverne le caratteristiche specifiche del cyberbullismo, derivanti soprattutto dall’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e per le quali, nella maggior parte dei casi, si rischia di avere un aggravamento delle conseguenze psicologiche sulle vittime rispetto al bullismo, per così dire, offline; tali caratteristiche possono essere di seguito sintetizzate:
Sia la possibilità dell’anonimato che la difficile reperibilità delle ingiurie sono due caratteristiche che aumentano nel bullo la tendenza a mettere in atto atteggiamenti aggressivi; questo attraverso tre fondamentali meccanismi (Bauman, 2007):
Va evidenziato inoltre che anche l’assenza di feed-back relativi alla sofferenza dell’altro riduce in maniera drastica il senso di responsabilità: il distanziamento dalla vittima porta al processo di de-responsabilizzazione dei propri atti e di de-umanizzazione della vittima stessa, rendendo così possibili meccanismi di disimpegno morale.
Disinibizione, anonimato e lontananza fisica possono quindi dare una spiegazione concreta dell’accentuata violenza perpetrata online.
Da un punto di vista legislativo, il Codice penale italiano non prevede ancora uno specifico reato di cyberbullismo. Stante tale affermazione, tuttavia, non vi è alcun impedimento concreto a sanzionare penalmente le condotte del cyberbullo (qualora lo stesso abbia un’età idonea alla responsabilità penale, ovviamente): le stesse infatti possono essere riconducibili ad altri reati previsti dal codice. I reati più ricorrenti sono: ingiuria, diffamazione, minaccia, estorsione, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, sostituzione di persona, stalking.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2043 Codice civile italiano, qualora le condotte “dolose” di cyberbullismo cagionino un danno comprovato ad un soggetto, quest’ultimo e chi lo rappresenta potrà esercitare un’azione civile al fine di ottenere il risarcimento dello stesso (c.d. risarcimento danno da fatto illecito).
Cosa fare se un minore è vittima di Cyberbullismo? Di fronte a questo delicato e complesso fenomeno è consigliato rivolgersi a un'Agenzia Investigativa esperta.
l’Agenzia Investigativa Dogma SpA può aiutare la vittima di cyberbullismo e chi la rappresenta, attraverso un team di esperti in materia, che interviene in maniera mirata, acquisendo prove inconfutabili da esibire in tribunale:
Arginare subito il fenomeno, prima che diventi grave e permanente è di fondamentale importanza per la serenità presente e futura sia della parte lesa che dei suoi famigliari. Le conseguenze e gli effetti del cyberbullismo possono infatti essere molto gravi e richiedono l'intevento tempestivo di professionisti.
Autore: Denise Isabella
Divisione Psicologia Investigativa
Fonti Citate:
Smith P. K., Mahdavi J., Carvalho C., & Tippett N., (2006), An investigation into cyberbullying, its forms, awareness and impact, and the relationship between age and gender in cyberbullying. A Report to the Anti-Bullying Alliance. Retrieved July, 7 2010
Bauman S., (2007), Cyberbullying: a Virtual Menace. In: Paper presented at the National Coalition Against Bullying National Conference, November 2 – 4, Melbourne, Australia.
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