L’utilizzo dello strumento investigativo, fino ad ora, era possibile solo nell’ambito delle indagini difensive private ma la Corte dei Conti, con la recente sentenza n. 71/2016, ha invertito tale tendenza, riconoscendo lecito l’impiego di investigazioni private anche nel settore pubblico.
La Corte ha accolto l’appello proposto da un dirigente pubblico, inizialmente condannato al pagamento dell’asserito danno erariale, derivante dalla spesa sostenuta per l’ingaggio di una società investigativa privata, anziché dei servizi ispettivi propri dell’amministrazione pubblica. Tale decisione era stata dettata dalla necessità di ottenere risultati celeri e non sarebbe stata soddisfatta dall’ufficio INPS competente, afflitto da una grave carenza d’organico.
L’appellante si era, infatti, rivolto ad un investigatore privato per verificare la sussistenza di eventuali violazioni contrattuali compiute da un dipendente, il quale era sospettato di svolgere un’attività lavorativa retribuita presso altro datore di lavoro, nel periodo di congedo parentale di cui usufruiva ex lege 53/2000.
Il dirigente aveva sostenuto che la scelta di affidare le indagini del caso ad un’agenzia investigativa, fosse stata determinata dal fatto che si trattasse “dell’unica opzione possibile in ragione delle circostanze del caso concreto e soprattutto dell’urgenza delle indagini e dell’ampiezza del territorio sovracomunale su cui espletarle”.
L’organo giudicante ha ritenuto che l’utilizzo del mezzo dell’agenzia investigativa privata “appariva attendibilmente più idoneo, anche per la prevedibile maggiore rapidità d’intervento, a disvelare il comportamento del dipendente sospettato di svolgere attività retribuita presso terzi nel periodo di congedo parentale”.
Inoltre, ha riconosciuto che l’appellante avesse “assunto ogni iniziativa idonea a far gravare sull’impiegato infedele la spesa sostenuta (…) per portare alla luce la violazione degli obblighi di servizio”, consistita nell’ausilio dell’indagine privata.
Pertanto, la Corte ha sancito l’inesistenza del danno erariale, atteso che, a pagare i costi dei detective privati, dovrà essere il dipendente infedele e non il datore di lavoro (pubblico), ammettendo la legittimità di ricorrere alle investigazioni private per accertare la veridicità delle ipotizzate violazioni contrattuali poste in essere nel pubblico impiego.
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