La disciplina normativa della concorrenza e i profili sanzionatori della concorrenza sleale sono rintracciabili nella Costituzione, nel Codice civile, nel Codice penale, nel Codice della Proprietà Industriale e nello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970).
L’ordinamento italiano tutela l’iniziativa economica privata riconoscendo una libertà di concorrenza, seppure nei limiti stabiliti dalla legge, agli imprenditori.
La norma di riferimento è l’art. 2598 c.c. secondo il quale compie atti di concorrenza sleale chiunque:
L’articolo 2598 c.c. prevede poi una clausola generale per la quale rientra nella fattispecie di concorrenza sleale la condotta di chiunque si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
La principale condizione di sussistenza perché vi sia slealtà è che vi sia, prima di tutto, concorrenza: deve quindi ricorrere tra le due parti una comunanza di clientela, effettiva e potenziale.
La concorrenza sleale si riferisce al compimento di atti “non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l’altrui azienda”, come definito dall’art. 2598 del Codice civile. Questa previsione è essenziale per limitare la libertà di iniziativa economica e garantire che la competizione di mercato tra aziende sia caratterizzata da correttezza e lealtà. In altre parole, la concorrenza sleale consiste nel compimento di azioni vietate dal legislatore che causano un danno ingiusto a un’azienda o inducono in errore il consumatore.
In particolare l’articolo 2598 del codice civile definisce tre tipi di atti di concorrenza sleale con i quali un soggetto arreca un danno ad un concorrente operante nel medesimo settore, o vi trae un indebito vantaggio:
La concorrenza sleale può manifestarsi in forma diacronica, quando cioè l’imitazione avviene ad ogni operazione dell’azienda concorrente, oppure in forma sincronica quando avviene in un breve lasso di tempo rispetto dall’ultima iniziativa del competitor.
Lo ha stabilito, anche in questo caso, una sentenza della Cassazione che ha inoltre specificato come per “breve lasso di tempo” deve intendersi un arco temporale per tutta la durata del quale l’ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari dal lancio della novità, ovvero fino a quando essa è considerata tale dai clienti.
La concorrenza parassitaria è una forma di concorrenza sleale che si manifesta nel caso in cui un’azienda concorrente non si limita a copiare un prodotto o un servizio già proposto da altra azienda ma agisce appunto in modo “parassitario”, copiandone e imitandone le strategie, le tecniche di marketing, le campagne pubblicitarie o di comunicazione. Perché si possa parlare di concorrenza parassitaria occorre che le condotte siano ripetute nel tempo e, di fatto, seguano pedestremente quelle di un’altra azienda che opera nello stesso settore economico a distanza di poco tempo.
Lo ha specificato bene la Corte di Cassazione con una sentenza del 2020, stabilendo innanzitutto che tali condotte rientrano nel punto 3 dell’art. 2598 c.c. e che si manifestano attraverso un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente, mediante l’imitazione di rilevanti iniziative imprenditoriali, in un contesto temporale prossimo all’ideazione dell’opera.
L’obiettivo dell’azienda “parassita” è quello di generare confusione a proprio vantaggio, determinando quindi un danno economico per il concorrente, ma anche di beneficiare della rinomanza e della reputazione dello stesso.
La concorrenza parassitaria è quindi una pratica commerciale scorretta che comporta il vantaggio indebito ottenuto sfruttando il lavoro, l'innovazione e la reputazione di altre aziende.
Questa condotta si manifesta attraverso vari comportamenti, tra cui l’imitazione delle attività o iniziative di un concorrente, la copia di prodotti o servizi senza apportare alcuna innovazione significativa, e l'uso illecito delle informazioni riservate di un’altra azienda.
In tutti questi casi, la concorrenza parassitaria rappresenta un danno significativo non solo per le aziende vittime di tali pratiche, ma anche per i consumatori, che vengono ingannati e privati della possibilità di fare scelte informate. Le normative e i controlli in materia di concorrenza sleale sono fondamentali per tutelare il mercato e garantire un ambiente competitivo equo e trasparente.
L’azienda vittima di concorrenza sleale e parassitaria può esperire due contromisure di fronte al verificarsi dell’attività illecita.
La prima azione è la richiesta, da formularsi mediante un ricorso urgente, di un’inibitoria immediata dell’attività parassitaria che determini la cessazione della condotta. La seconda prevede invece, una volta esaurita l’attività parassitaria, la richiesta di risarcimento del danno. Nel primo caso non vi sarà un risarcimento economico ma soltanto una pronuncia da parte del giudice che determinerà l’obbligo di interrompere immediatamente la pratica parassitaria.
Questi consigli possono aiutare le aziende a proteggersi efficacemente contro la concorrenza sleale parassitaria, garantendo così la tutela delle loro risorse e del loro vantaggio competitivo:
Tutela della Proprietà Intellettuale:
Monitora il Mercato:
Stipula Contratti e Clausole di Non Concorrenza:
Documenta e raccogli delle Prove:
Rivolgiti a professionisti:
Punta sempre su un'Innovazione Continua:
Inoltre per difendere la propria impresa da atti di concorrenza parassitaria o concorrenza sleale e tutelare il patrimonio aziendale, la legge consente di avvalersi dell’operato di agenzie investigative, al fine di individuare i colpevoli e le dinamiche dell’illecito, oltre a provare con valore legale quanto avviene, al fine di ottenere l’interruzione delle pratiche lesive e il risarcimento dei danni.
Attraverso indagini aziendali approfondite è possibile analizzare le attività di soci e collaboratori, oltre agli eventuali legami con aziende concorrenti, investigando su storni e sviamenti della clientela, verificando la corretta applicazione del patto che delimita la concorrenza e indagando sulla tutela di marchi e brevetti.
L’Agenzia Investigativa Dogma S.p.A, operante su tutto il territorio italiano e a livello internazionale con le sedi di Torino, Milano, Roma, Londra e New York, svolge indagini approfondite e dettagliate, grazie ad un team di agenti ed analisti altamente qualificati, al fine di verificare eventuali atti di concorrenza sleale da parte di ex dipendenti o collaboratori, tutelando il patrimonio dell’azienda ed accompagnandola, attraverso la raccolta di prove documentali e testimoniali, fino al raggiungimento dell’obiettivo prefissato
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