Tra le professioni in grado di attrarre sempre più giovani che sognano una carriera avventurosa ed affascinante, quella dell’investigatore privato risulta tra le più ambite e ricercate. In Italia si stima che le agenzie investigative presenti sul territorio siano più di 1.500, la maggior parte delle quali attive a Roma, Milano e Napoli, in grado di occupare più di 11.000 persone.
Molti dei professionisti del settore operano grazie ad una licenza ottenuta con le regole vigenti nel vecchio ordinamento, risalenti alla normativa contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato R.D. n. 773 del 18 giugno 1931. Tale normativa è stata notevolmente modificata in seguito all’emanazione del D.M. n. 269/2010, il quale ha disciplinato nel dettaglio l’esercizio dell’investigazione privata in Italia, fonte d’ispirazione anche per altri paesi europei.
L’investigatore privato è un professionista in possesso di licenza, rilasciata dalla Prefettura di competenza ex art. 134 T.U.L.P.S., necessaria per lo svolgimento di attività d’indagine, di ricerca e raccolta di informazioni per conto di privati. In virtù dei rilevanti risvolti giuridici legati a tale attività, è fondamentale intraprendere il percorso di studi e di formazione professionale richiesti per ottenere le competenze necessarie a compiere tutte le diverse tipologie di indagini, classificate nell’art. 5 D.M. 269/2010, oltre che per conoscere i limiti stabiliti dalla legge per lo svolgimento di tale affascinante professione.
Per poter esercitare l'attività di investigatore privato, è necessario ottenere l'apposita licenza rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente, dimostrando di possedere tutti i requisiti necessari, oltre all’iscrizione presso la Camera di Commercio. Chiunque eserciti l'attività di investigatore privato senza essere in possesso di tale licenza potrà incorrere in una condanna per esercizio abusivo della professione: inoltre, la sua condotta potrà integrare anche la violazione della privacy, il reato di atti persecutori e altri previsti nel nostro ordinamento.
Secondo quanto disposto dall’art. 134 T.U.L.P.S., la licenza prefettizia non può essere rilasciata a chi sia incapace di obbligarsi, non sia cittadino italiano o comunitario, ovvero a chi abbia riportato condanne penali per delitti non colposi, né può essere concessa per il compimento di operazioni che comportano un esercizio di pubbliche funzioni o una limitazione della libertà individuale. Infatti, la peculiarità dell’investigatore privato è che egli offre i propri servizi sul mercato, al pari di qualunque altro professionista, senza avere alcun legame con lo Stato, dal momento che svolge la propria attività unicamente per soddisfare le richieste dei propri clienti.
In aggiunta ai requisiti soggettivi sopracitati, per diventare un investigatore privato titolare di istituto, secondo quanto indicato nel D.M. n. 269/10, è necessario:
Lo stesso Decreto ministeriale ha stabilito una distinzione tra investigatore privato titolare di istituto e investigatore autorizzato dipendente, riconoscendo di fatto tale figura a livello giuridico. In particolare, l’investigatore privato dipendente deve essere in possesso di un diploma di scuola media superiore, aver svolto almeno tre anni di pratica continuativa e costante – almeno 80 ore mensili - come collaboratore presso un investigatore privato titolare di istituto - autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni - e aver partecipato a corsi di perfezionamento nell’ambito delle investigazioni private a indirizzo civile, ovvero aver svolto attività di indagine nei reparti investigativi delle Forze di Polizia, al pari di quanto previsto per l’investigatore privato titolare di istituto.
La classificazione delle diverse indagini di competenza dell’investigatore privato è contenuta nell’art. 5 D.M. n. 269/2010 e comprende:
Per documentare lo svolgimento di tali indagini, l’investigatore privato autorizzato può effettuare, anche a mezzo di propri collaboratori - ad eccezione che per indagini difensive e speciali - segnalati ai sensi dell’art. 259 del Regolamento d’esecuzione T.U.L.P.S., attività di osservazione statica e dinamica (cd. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, riprese video/fotografiche, sopralluoghi e raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso presso Camere di Commercio, Conservatorie dei registri immobiliari, pubblici registri automobilistici e studi notarili.
Inoltre, nell’ambito delle indagini difensive, l’investigatore privato può compiere atti tipici, in qualità di collaboratore del difensore, quali il colloquio non documentato con persone informate sui fatti (art. 391-bis comma 1 c.p.p.) e l’accesso ai luoghi per visionarne lo stato, avendo facoltà di eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici ed audiovisivi (art. 391-sexies e 391-septies c.p.p.).
Al termine dell’attività d’indagine, l’investigatore privato provvederà alla stesura di una relazione investigativa utilizzabile in giudizio, contenente le informazioni raccolte, la documentazione dei fatti, le fotografie e i filmati realizzati durante lo svolgimento dell’indagine. Tali elementi di prova, qualora risulti necessario, potranno essere integrati dalla prova testimoniale ad opera degli agenti investigativi personalmente impegnati nello svolgimento dell’indagine, al fine di accompagnare il Cliente fino al raggiungimento dell’obiettivo prefissato.
E' importante specificare che tutti gli investigatori privati hanno l’obbligo e il dovere, secondo l'art. 135 del T.U.L.P.S. (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, r.d. n°773/1931), di esporre permanentemente nei locali dell'Istituto un listino con le tariffe applicate.
Lo stipendio di un investigatore privato può variare in base alle sue capacità professionali e competenze ma anche alla natura dell’indagine, alla sua durata ed al livello di difficoltà richiesto. Ad ogni modo secondo noi è importante che le procedure di attivazione e svolgimento del servizio siano eseguite sempre nella massima trasparenza, riservatezza e condivisione, fornendo al cliente un preventivo chiaro e preciso, in maniera che possa prendere atto dei costi, prima di procedere con l'indagine e scegliere il professionista che meglio può soddisfarlo.
I prezzi della nostra agenzia investigativa variano in base al servizio, alle tempistiche e alla durata delle indagini. In linea generale la tariffa oraria applicata ad un'investigazione privata, per operatore (C.I.I.E.), ha un costo minimo di € 60 (IVA e spese escluse). Le tariffe saranno stabilite preliminarmente sulla base del tipo di servizio da svolgere e indicate sul mandato.
Puoi approfondire nel nostro articolo dedicato: Quanto costa un investigatore privato
Per lo svolgimento delle indagini precedentemente descritte e per la redazione dei rapporti giudiziali ad esse inerenti, l’Agenzia Investigativa Dogma SpA si avvale della collaborazione di diverse figure professionali, specializzate in altrettanti ambiti d’indagine. In particolare, all’interno dell'agenzia investigativa, si possono distinguere le seguenti figure professionali:
Dogma è un'agenzia invesitgativa con investigatori privati su tutto il territorio nazionale e vanta un'esperienza ventennale in investigazioni private ed invesitgazioni aziendali. Siamo determinati, coinvolti e impegnati nella ricerca di risposte per i nostri Clienti. Pensiamo che aver trasformato questa passione nel nostro lavoro contribuisca a migliorare la vita professionale e personale dei nostri Clienti. Se anche tu credi che dedicare il tuo lavoro a proteggere, informare e tutelare sia un valore, potresti essere un candidato ideale ed entrare a far parte della nostra agenzia investigativa.
Autore: Dr. Alessandro Pugno
Junior Legal Counsel - Ufficio Legale Dogma S.p.A.
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